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Ordinanza — n. 8225/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ruled withdrawal extinguishes proceedings regardless of opponent's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8225/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant argued violations of consumer protection and civil code provisions regarding product defects and liability, the court noted the withdrawal was signed by both the client and their lawyer. Consequently, the court ruled that the withdrawal legally terminated the proceedings without needing to examine the substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opponent's consent, as it is not an accessory act requiring acceptance.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure accessory act opponent's consent obbligo di restituzione recupero dei costi diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 380-bis.2 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
art. 2704 cod. civ
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
Cass., sez.L, 26/02/2015, n. 3971
Cass., sez.L, 26/02/2015, n. 3971).
Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1161/2022 R.G. proposto da : ETA KAMINI ITALIA DI GIAMMATTEO ANGELO E C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Paolino Natale, , così elettivamente domiciliata -ricorrente - contro FODDIS SAMUELE, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1880/2021, pubblicata in data28 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Giudice di pace di Caserta, pronunciando sull’opposizione proposta da Samuele Foddis, titolare dell’omonima impresa individuale, avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da Eta Kamini Italia per ottenere il pagamento della fornitura di un camino-caldaia, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando il diritto della opposta a ricevere il pagamento del prezzo del bene venduto e dichiarando, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, il diritto al risarcimento del danno in favore dell’opponente, che aveva dimostrato di avere dovuto restituire, a causa dei vizi del prodotto, parte del prezzo ai consumatori finali, disponendo la compensazione parziale delle poste creditorie.

2. All’esito del gravame proposto da Samuele Foddis, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato il diritto dell’appellante a ricevere, a titolo di regresso, dalla società Eta Kamini Italia s.a.s. l’importo di euro 4.100,00, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della società produttrice al pagamento del prezzo del bene venduto ed il diritto della impresa Foddis al risarcimento del danno, e disponendola compensazione dei rispettivi crediti.

3. Eta Kamini Italia di Giammatteo Angelo e C. s.a.s. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi. Samuele Foddis, pur ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Anteriormente all’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, per avereil Tribunale, diversamente dal giudice di primo grado, ritenuto che la documentazione versata in atti fosse idonea a dimostrare che il pagamento delle relative somme, da parte della impresa Foddis ed in favore degli utenti finali (Paolo Fenude, Maria Grazia Fenude e Valerio Fenude), fosse effettivamente avvenuto, benché le transazioni stragiudiziali prodotte fossero prive di data certa.

2. Con il secondo motivo – rubricato: ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 131, 2° comma, Cod. Consumo: prescrizione dell’azione di regresso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.›› - la ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha accolto la domanda di regresso formulata da Samuele Foddis senza avere adeguatamente valutato se quest’ultimo aveva ‹‹ ottemperato ai rimedi di tutela previsti dalla norma, ossia la sostituzione o riparazione del bene o, altrimenti, la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale, che sono circostanze ineludibili per consentire al venditore finale (Foddis) di esperire legittimamente l’azione di regresso›› ex art. 131 Codice del consumo.

3. Con il terzo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe attribuito la responsabilità al costruttore sulla base delle transazioni, prive di data certa, in assenza di prova del difetto, del danno e del nesso causale tra danno e difetto.4. L’intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte ricorrente e dal suo difensore, esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone la dichiarazione di estinzione del ricorso, posto che la rinuncia non è un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento ormai costante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140;

Cass., sez.L, 26/02/2015, n. 3971). Nulla deve disporsi, nel caso di specie, in ordine alle spese di lite, essendo Samuele Foddis rimasto intimato. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5,28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione. Così d