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Ordinanza — n. 8224/2024 — snciv Generato dall'IA

Incidental appeal in split cases against absent party requires notification, not just deposit, per admissibility. Appeal declared inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8224/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the incidental appeal filed by the Bank against Veronica Lamberti inadmissible. The Bank argued that depositing the appeal was sufficient, but the Court held that for split cases involving absent parties, notification is mandatory under Article 292 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the Bank was ordered to pay Lamberti's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 292 c.p.c.; In split cases involving an absent party, an incidental appeal requires both deposit and notification to the absent party to be admissible, and mere deposit is insufficient.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility split cases procedure absent party notification Civil Procedure Code Art. 292 litigation costs allocation ripetibili spese di difesa accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 292 c.p.c.
articolo 327 c.p
Sostiene che il giudice d’appello ha errato ritenendo ammissibile l’appello incidentale “trasversale” della banca nei confronti dell’attuale ricorrente nonostante l’assenza di sua notifica entro il termine di cui all’articolo 327 c.p.c.
articolo 334 c.p
E nel caso di appello incidentale adesivo è applicabile l’articolo 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva, dopo la decorrenza dei termini previsti dalla legge.
articolo 292 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, 24 aprile 2016 n. 7769
, quali più recenti arresti massimati, Cass. sez. 3, 24 aprile 2016 n. 7769 - che nella motivazione ne illustra ampiamentee condivisibilmente le ragioni - , Cass.
Cass. sez. 5, 19 settembre 2014 n. 19754
7769 - che nella motivazione ne illustra ampiamentee condivisibilmente le ragioni - , Cass. sez. 5, 19 settembre 2014 n. 19754 e Cass.
Cass. sez. 2, 24 agosto 2012 n. 14635
19754 e Cass. sez. 2, 24 agosto 2012 n. 14635).
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Testo completo

nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 11828/2021 R.G. proposto da: Veronica Lamberti, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Fiorillo; -ricorrente - contro Banca Popolare di Bari, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Senatore; -controricorrente – avverso sentenza del 3 marzo 2021 della CORTE D'APPELLO di Salerno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:Rilevatoche Per quanto qui interessa il Tribunale di Salerno, con sentenza del 17 maggio 2018, decidendo una complessa controversia in cui attrice era stata Francesca Farina, convenuti Alfredo Carmine Cestari e la Banca Popolare di Bari, chiamato Nicola Farina e intervenuta -proponente ulteriore domanda - Veronica Lamberti, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda principale, condannava l’attrice Francesca Farina a rifondere le spese processuali ai convenuti e al chiamato, rigettava la domanda dell’intervenuta Lamberti e condannava quest’ultima a rifondere le spese processuali a ciascuno dei convenuti nonché al chiamato.

Il Cestari proponeva appello principale in ordine alle spese di lite; si costituiva Francesca Farina resistendo e proponendo l’appello incidentale perché fossero dichiarate compensate le spese processuali; si costituiva pure la banca, proponendo l’appello incidentale ancora sulle spese di lite; si costituiva in seguito anche la Lamberti, mentre rimaneva contumace Nicola Farina. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 3 marzo 2021, rigettato l’appello di Francesca Farina, accoglieva l’appello principale e l’appello che definiva “incidentale autonomo” della Banca Popolare di Bari, condannando quindi Francesca Farina e Veronica Lamberti a rifondere le spese processuali di primo grado, rideterminate, al Cestari e alla banca, oltre alle spese del giudizio d’appello.

La Lamberti propone ora ricorso per cassazione, fondato su unico motivo; la banca resiste con controricorso. Memori a è stata depositata da entrambe le parti. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., dell’articolo 327, primo comma, c.p.c. Sostiene che il giudice d’appello ha errato ritenendo ammissibile l’appello incidentale “trasversale” della banca nei confronti dell’attuale ricorrente nonostante l’assenza di sua notifica entro il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. per cui avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Invero, il giudice d’appello aveva correttamente qualificato scindibili “la causa dell’appellante principale sig. Cestari e quella della Banca”, e “altrettanto correttamente” qualificato autonomo l’appello incidentale della banca stessa. Il Cestari aveva impugnato la sentenza del Tribunale quanto alla liquidazione delle spese processuali a carico di Francesca Farina e a carico, “autonomamente”, della Lamberti; la banca aveva impugnato non nei confronti dell’appellante principale Cestari ma nei confronti di Francesca Farina e nei confronti della Lamberti.

Ancora correttamente il giudice d’appello ha evidenziato che la notifica della sentenza di primo grado compiuta da Nicola Farina non faceva decorrere il termine breve per l’appello anche nel rapporto processuale tra la Lamberti e la banca, in relazione al quale valeva il termine lungo ex articolo 327 c.p.c., che, essendo stata la prima sentenza depositata il 17 maggio 2018, scadeva quindi il 18 dicembre 2018. Avendo proposto l’appello incidentale con comparsa di risposta depositata il 30 ottobre 2018 la banca sarebbe stata appellante tempestiva rispetto al termine lungo,ma ciò soltanto in relazione agli appellati costituitisi in giudizio entro il termine lungo stesso, e non anche invece nei suoi confronti, rimasta contumace fino al 15 ottobre 2020, giacché l’appello incidentale avrebbe dovuto esserle notificato entro il termine lungo, notifica mai avvenuta neppure dopo la sua scadenza.

Con conseguente erroneità dell’affermazione della corte territorialesecondo cui la sua costituzione in quel giudizio “rende pieno il contraddittorio tra le parti indipendentemente dalla verifica della notifica nei suoi confronti del gravame incidentale” della banca, come se la sua tardiva costituzione possa averintegrato “una sorta di sanatoria dell’appello incidentale”, atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di impugnazione avverso sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentale deve notificare l’impugnazione nei termini breve o lungo a seconda della situazione processuale specifica. 2.1Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Vaanzitutto osservato che la controricorrente deduce che l’appello incidentale da essa proposto non èautonomobensì adesivo, perché riguardante il medesimo interesse, avendo il Cestari chiesto la condanna della Lamberti, “interventrice soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute e del terzo chiamato in causa”,ed essendosi costituita la banca stessa affermando che intendeva aderire integralmente all’appello del Cestari.

E nel caso di appello incidentale adesivo è applicabile l’articolo 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva, dopo la decorrenza dei termini previsti dalla legge. Tuttavia,la stessa controricorrente riconosce che la Corte d’appello haqualificato quello della banca quale “gravame incidentale autonomo in cause scindibili”. In effetti nella sentenza odiernamente impugnata la corte di merito attribuisce espressamente tale qualificazione proprio a proposito della posizione della Lamberti, così affermando: “il gravame incidentale proposto nei confronti di Veronica Lamberti, in quanto autonomo rispetto a quello principale, pur inerendo a cause scindibili, è pienamente ammissibile, perché la notificazione della Sentenza in data 23/05/2018 era avvenuta ad istanza del difensore Nicola Farina … nei soli confronti del Cestari e non anche degli altri che continuavano a godere (proprio in virtù della natura del giudizio) del termine lungo … Ne discende che rispetto a quest’ultimo termine … il gravame proposto in via incidentale autonoma dalla Banca con la comparsa del 30/10/2018 è tempestivo e ammissibile”. 2.2 Il giudice d’appello, pertanto, in riferimento a gravame incidentale , che inequivocamente qualifica autonomo, pronunciato in un giudizio relativo quindi a cause scindibili– sul che la banca non ha proposto impugnazione - , ha ritenuto essere stato esso validamente proposto mediante il mero deposito della comparsa d’appello, in contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte in base al quale l’articolo 292 c.p.c. esige, nel caso in cui il gravame venga proposto, in un quadro di cause scindibili, nei confronti di parte rimasta contumace, non solo il deposito dell’atto che lo contiene ma anche la relativa notificazione al contumace medesimo ( al riguardo v. , quali più recenti arresti massimati, Cass. sez. 3, 24 aprile 2016 n. 7769 - che nella motivazione ne illustra ampiamentee condivisibilmente le ragioni - , Cass. sez. 5, 19 settembre 2014 n. 19754 e Cass. sez. 2, 24 agosto 2012 n. 14635).

3. Il ricorso vapertanto p.q.r.accolto, con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria d’ inammissibil ità del l’appello incidentale della Banca Popolare di Bari nei confronti della Lamberti e condanna della Banca Popolare di Bari al pagamento delle spese di lite del giudizio di gravame in favore della Lamberti, liquidate come in dispositivo. Inalterato il resto. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa i n relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello incidentale della Banca Popolare di Bari nei confronti della Lamberti, con condanna della Banca Popolare di Bari al pagamento delle spese di lite del giudizio di gravame, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della Lamberti. Inalterato il resto. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a