Decreto — n. 8221/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20389/2022 R.G. proposto da : LOSTIA FRANCA, elettivamente domiciliato in Roma corso Italia, 19, presso lo studio dell’avvocato SED BRUNO (SDEBRN67C04H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRIO SPV 4 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 252, presso lo studio dell’avvocato MICELI MARIKA (MCLMRK75P52F158O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LINK FINANZIARIA S.R.L., BNP PARIBAS SA, LEVITICUS SPV S.R.L., GUBER SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3052/2022 depositata il 06/05/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8221/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LOSTIA FRANCA, elettivamente domiciliato in Roma corso Italia, 19, presso lo studio dell’avvocato SED BRUNO (SDEBRN67C04H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRIO SPV 4 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 252, presso lo studio dell’avvocato MICELI MARIKA (MCLMRK75P52F158O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LINK FINANZIARIA S.R.L., BNP PARIBAS SA, LEVITICUS SPV S.R.L., GUBER SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3052/2022 depositata il 06/05/2022.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20389/2022 R.G. proposto da : LOSTIA FRANCA, elettivamente domiciliato in Roma corso Italia, 19, presso lo studio dell’avvocato SED BRUNO (SDEBRN67C04H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRIO SPV 4 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 252, presso lo studio dell’avvocato MICELI MARIKA (MCLMRK75P52F158O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LINK FINANZIARIA S.R.L., BNP PARIBAS SA, LEVITICUS SPV S.R.L., GUBER SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3052/2022 depositata il 06/05/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in