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Ordinanza — n. 8204/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders payment of legal costs to opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8204/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the request. The appellant, Iren Acqua Tigullio S.p.A., had previously filed an appeal against a lower court judgment but subsequently submitted a declaration of renunciation in November 2023. The court ruled that this withdrawal extinguished the proceedings regardless of the opposing party's stance, while also ordering the appellant to pay the legal costs incurred.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A declaration of renunciation by the appellant extinguishes the cassation proceedings, and the double unified contribution is not applicable to withdrawn appeals.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings legal costs allocation double unified contribution procedural renunciation ritiro dell'azione giudiziaria revoca dell'opposizione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429
e determina l’estinzione del giudizio di cassazione, a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n.
Cass., 29/07/2014, n. 17187
34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15514/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAFUNDI GABRIELE (gabrielepafundi@ordinaavvocatiroma.org) e dall'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it). -ricorrente- contro VATTUONE ANGELA, MORTOLA ADA, PERI GIANLUIGI, rappresentatie difesi dall'avvocato MORETTI ANDREA (andrea.moretti@ordineavvgenova.it). -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di G enova n. 2765/2021 depositata il22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con ricorso notificato in data 09.06 .202 2 la Società Iren Acqua Tigullio S.p.A. proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 2765/2021 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 22.12.2021, non notificata.

2. Le parti intimate resistevano con controricorso , con il patrocinio dell’avvocato Andrea Moretti, che dichiarava di essere antistatario.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato a pct in data 24 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

5. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art.391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione, a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).

3. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici- di rigetto dell’impugn a zione , ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoper rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore, che