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Ordinanza — n. 8203/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no costs awarded to non-appearing respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8203/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal. The respondent did not file a counter-appeal, and the withdrawing counsel submitted a declaration of renunciation in compliance with civil procedure rules. Consequently, the court ruled that no provision should be made regarding litigation costs since the opposing party did not engage in any defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, duly declared in writing, results in the extinction of the proceedings without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs cassation appeal non-constituted party ritiro delle conclusioni civili azione di contestazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26489/2021 R.G. proposto da : IRETI SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati DELLA VALLE ALESSANDRO (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it), PAFUNDI GABRIELE (gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org) -ricorrente- contro LATTERIA MODERNA DI FIORINI PAOLO CLAUDIO SNC -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 603/2021 depositata il16 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con ricorso notificato in data 13.10.20213 la Società Iren Acqua Tigullio S.p.A. proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 603/2021 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 16.03.2021, non notificata.

2. Parte intimata non si costituiva con controricorso.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato a pct in data 24 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso. Considerato che 1. Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato a pct dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art.391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

3. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva.

4. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici- di rigetto dell’impugnazione, ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudiz