Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no costs awarded as intimated parties took no defensive action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Iren Acqua Tigullio S.p.A. extinguished following the lawyer's formal declaration of withdrawal. Although the appeal was lodged against a first-instance judgment from the Court of Genoa, the defense team voluntarily abandoned the proceedings before the hearing. Consequently, the Court ruled that no costs should be assigned to the intimated parties since they did not engage in any defensive activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant's counsel, in compliance with statutory requirements, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3065/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it) -ricorrente- contro GALASSI CINZIA, DI NATALE PIETRO, CAROZZO ANDREINA -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2439/2022 depositata il27/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con ricorso notificato in data 19.1.2023 la Società Iren Acqua Tigullio S.p.A. proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 2439/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.10.2022, non notificata.
2. Nessuna delle parti intimate si costituiva con controricorso.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
4. Il difensore della ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso. Considerato che 1. Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
2. La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art.391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
3. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
4. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici- di rigetto dell’impugn a zione , ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio