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Ordinanza — n. 8199/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders costs and denies double fee payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8199/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Iren Acqua Tigullio S.p.A. against a lower court judgment extinguished following the lawyer's formal declaration of withdrawal. Although the opposing party, Fiore Franco, resisted the appeal, the procedural outcome was finalized because the withdrawal complied with Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court denied the request for the double uniform fee and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A declaration of withdrawal by the appellant's counsel extinguishes the cassation proceedings regardless of the opponent's stance, and the double uniform fee applies only to rejected appeals or those declared inadmissible, not to withdrawn ones.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings double uniform fee cassation appeal litigation costs ritiro della domanda di revisione conseguenze del ritiro decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429
e determina l’estinzione del giudizio di cassazione, a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n.
Cass., 29/07/2014, n. 17187
34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26469/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it). -ricorrente- contro FIORE FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MUZIO GIULIO (studiomuzio@pec.it). -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di G enova n. 1895/2022 depositata il28/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con ricorso notificato in data 28.10.2022 la Società Iren Acqua Tigullio S.p.A. propone ricorso per cassazione della sentenza n. 1895/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 28.07.2022, non notificata.

2. Resiste con controricorsoFiore Franco.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso. Considerato che 1. Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art.391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione, a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).

3. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici- di rigetto dell’impugn a zione , ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsiliquidati in euro 200,00 e accessori di legge, in favore del