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Ordinanza — n. 8198/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders costs against withdrawing appellant company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8198/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the first-instance judgment extinguished following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Iren Acqua Tigullio S.p.A., had filed the appeal but subsequently submitted a declaration of renunciation in November 2023, which the court validated under civil procedure law. Consequently, the judgment was dismissed, and the withdrawing company was ordered to pay the litigation costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A declaration of renunciation to a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of acceptance, and the double unified contribution payment rule applies strictly to rejections and does not cover voluntary withdrawals.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs allocation double unified contribution civil procedure code voluntary renunciation judicial economy principle condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429
e determina l’estinzione del giudizio di cassazione, a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n.
Cass., 29/07/2014, n. 17187
34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18806/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A.,rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it) -ricorrente- contro ZANUSSO SILVANO, VALIERI SARAH, rappresentatie difesi dall'avvocato MORETTI ANDREA (andrea.moretti@ordineavvgenova.it) -controricorrenti- nonchè contro NICOLINI RENATO, MASSUCCO NATALINA, CAPUANA MARIA ANGELA, SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE S.R.L., NICOLINI BARBARA. -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di G enova n. 1286/2022 depositata il20/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con ricorso notificato in data 25.07 .202 2 la Società Iren Acqua Tigullio S.p.A. proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 1286/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 20.05.2022, non notificata.

2. Resistevano con controricorso Zanusso Silvano e Valieri Sarah, con il patrocinio dell’avvocato Andrea Moretti, che dichiarava di essere antistatario. Le altre parti restavano intimate.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato in data 24 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

5. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art.391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione, a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti e da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

3. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici- di rigetto dell’impugn a zione , ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoper rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di legge, in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore d