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Ordinanza — n. 8180/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal after lower court rulings on water service refunds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8180/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A. had challenged a lower court judgment ordering them to refund water treatment fees to residents, arguing procedural errors and issues regarding debt subrogation. The court dismissed the appeal because the appellant explicitly renounced the proceedings after the lower courts had already ruled on the merits of the refund claim and prescription periods.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.: The cassation judgment becomes extinct upon the party's withdrawal, terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits of the legal arguments presented.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of action extinction of proceedings water service fees refund of unjust enrichment tasse di depurazione acque canone d'acqua inquinamento idrico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
CONSIDERATO CHE 4.1.Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
CONSIDERATO CHE 4.1.Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
D.lgs. 152/2006
74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art.
D.M. 30/9/2009 n. 102
2 del D.M. 30/9/2009 n. 102; 4.2.
Codice Civile
artt. 113 c.p
degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.
art. 2948 c.c
c.p.c. dell’art. 2948 c.c..
art. 2558 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25258/2023
20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.
Cass. n. 25259/2023
25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass.
Cass. n. 25260/2023
25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass.
Cass. n. 25261/2023
25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass.
Cass. n. 25262/2023
25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26474/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO ; -ricorrente- contro ZANOTTO DANIELA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato MUZIO GIULIO ; -controricorrente- nonchè contro ZANOTTO LINO; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1991/2022 depositata il11/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . RILEVATO CHE 1. Lino e Daniele Zanotti, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, IREN ACQUA TIGULLIO chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.

Con la sentenza n. 103/2020, il Giudice di Pace condannava IREN a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite.

2. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1991/2022, depositata in data 11.8.2022 , ha rigettato l’appello proposto da IREN ACQUA TIGULLIO e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari.

3. IREN ACQUE TIGULLIO s.p.a. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso Daniela Zanotti. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 4.1.Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102; 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4.3.Con il terzo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4.4. Con il quarto l’omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; 4.5.Con il quinto denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006; 4.6.Con il sesto ed ultimo motivo la società lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c..

5. In data 27 novembre 2023 la società ricorrente, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:

i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;

6. va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione e le spese sono liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00 , di cui euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Daniela Zanotto. Così deciso in Roma, nella Camera di