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Ordinanza — n. 8173/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by curing formal defect in electronic filing with analog copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8173/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of the appeal due to a formal defect in the submission of electronic documents. The appellants had filed analog copies of digital acts, while the appellee only raised the procedural bar after the first hearing had concluded. The court ruled that because the appellee did not timely object to the filing method, the defect was cured, and the appeal remained admissible.

Regesto Legislator

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Art. 347, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 9, comma 1-bis, legge n. 53/94: A formal defect in the mode of filing an appeal is cured if the opposing party fails to raise the objection within the statutory period, provided the filing achieved its intended purpose.

Parole chiave

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cure of formal defect timely objection requirement electronic filing rules procedural admissibility analog copy submission notificazione elettronica produzione tardiva di documenti notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 347, comma 1, cod. proc. civ.
16598 del 2016, affrontando la questione degli effetti connessi all’inottemperanza nel termine dell’art. 347, primo comma, cod.
Art. 9, comma 1-bis, legge n. 53/94
Art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
Avverso la suddetta sentenza i soccombenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, che, dopo avere trattenutola causa in decisione, con ordinanza depositata in data 23 luglio 2019, ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod.
art. 2901 cod. civ
nei confronti di Salvatore Esposito e Pasqualina Rapuano, di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di compravendita del 22 novembre 2011 e dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi convenutiin data 30 novembre 2011.
art. 101 cod. proc. civ
Avverso la suddetta sentenza i soccombenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, che, dopo avere trattenutola causa in decisione, con ordinanza depositata in data 23 luglio 2019, ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod.
art. 350 cod. proc. civ
Soggiungono che i giudici di merito hanno pure omesso di rilevare l’eventuale vizio di costituzione entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 cod. proc. civ.
art. 347 cod. proc. civ
Ciò in quanto l’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art.
art. 165 cod. proc. civ
civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione; termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato(Cass .

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 04/04/2023, n. 9269
Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16598
Cass., sez. 2, 09/02/2017, n. 3527
Cass., n. 1063/2018
Cass., n. 7679/2019
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Testo completo

liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14238/2021 R.G. proposto da : ESPOSITO SALVATORE e RAPUANO PASQUALINA, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Angelo Scala e Alberto Borzillo, elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale di Alessandro Izzo, in Roma, alla via G. P. da Palestrina, n. 55 -ricorrenti - contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. e, per essa, doValue s.p.a., in persona del procuratore speciale, avv. Francesco Primavera, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

Cecilia Uva, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cassiodoro, n. 1/A -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Napoli n. 917 /20 2 1 , pubblicata in data12 marzo 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con sentenza n. 11529/2016 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda, proposta da Unicredit s.p.a. nei confronti di Salvatore Esposito e Pasqualina Rapuano, di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di compravendita del 22 novembre 2011 e dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi convenutiin data 30 novembre 2011.

2. Avverso la suddetta sentenza i soccombenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, che, dopo avere trattenutola causa in decisione, con ordinanza depositata in data 23 luglio 2019, ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., un termine per il deposito di memorie sulla questione, rilevata d’ufficio, di improcedibilità dell’appello. All’esito del deposito, da parte dell’appellata, di note, con cui si evidenziava l’ impossibilit à di produrre il file informatico originale relativo alla notifica dell’atto di appello, perché effettuato dagli appellanti a mezzo p.e.c. all’indirizzo del diverso procuratore che aveva patrocinato in primo grado nell’interesse di Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria di Unicredit s.p.a., i giudici d’appello, assunta nuovamente la causa in decisione, hanno dichiarato l’improcedibilità dell’appello. A fondamento della adottata pronuncia hanno rilevato che:

a) gli appellanti si erano costituiti in appello il 28 aprile 2017 depositando copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici (cd. nativi digitali), e, precisamente, dell’atto di citazione, delle relazioni di notificazioni, dei messaggi di posta elettronica certificata e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, senza, tuttavia, attestarne la conformità ai relativi originali, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53/94, ed avevano poi provveduto a depositare telematicamente i duplicati informatici di tali atti soltanto il 23 settembre 2019, dopo la celebrazione della prima udienza e la chiusura della fase di trattazione del processo d’appello e di quella di precisazione delle conclusioni, quando il processo era ormai in fase decisoria, anche se prolungatasi per la necessità di prospettare alle parti, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., la questione rilevata d’ufficio con ordinanza interlocutoria del 23 luglio 2019;

b) prima di tale ultima data, la prova della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio d’appello non poteva evincersi dal comportamento processuale della parte appellata che, sebbene non avesse sino a quel momento sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellati ed alla conformità delle copie da costoro prodotte su supporto cartaceo degli atti notificati telematicamente, non aveva depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto.

3. Salvatore Esposito e Pasqualina Rapuano ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di due motivi. Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa, doValue s.p.a, quale cessionaria del credito, resiste mediante controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivoi ricorrenti denunziano ‹‹Nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 3-bisdella legge 53/1994››. Sostengonoche la Corte di appello è incorsa in un duplice errore, perché, da un lato, non ha considerato che la legge stessa autorizza l’appellante alla costituzione cartacea, limitandosi ai commi 1-bis e 1 - terdell’art. 9 a richiedere il deposito telematico delle copie secondo le modalità telematiche, prevedendo un equipollente consistente nel materiale deposito in cancelleria delle copie su supporto analogico, eventualmente accompagnato dall’attestazione di conformità delle copie notificate dei documenti informatici da cui sono tratte, senza prevedere alcuna sanzione o presunzione di nullità della costituzione; dall’altro lato, la sentenza impugnata non ha valorizzato la condotta della parte appellata, la quale non aveva contestato in alcun modo la tempestiva costituzione dell’appellante.

Soggiungono che i giudici di merito hanno pure omesso di rilevare l’eventuale vizio di costituzione entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 cod. proc. civ. e, comunque, di assegnare all’appellante un termine per l’eventuale sua sanatoria.

2. Con il secondo motivo, deducendo ‹‹Nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. in violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 153 c.p.c.››, i ricorrenti lamentano, in primo luogo, che la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare come il rilievo d’ufficio da parte del giudice di questioni sulle quali si ritiene opportuna la trattazione con contestuale assegnazione di un termine per il deposito di memorie è finalizzato ad attivare un procedimento di sanatoria del vizio stesso, in modo da consentire che il processo giunga alla sua naturale conclusione; in secondo luogo, contestano ai giudici di merito di non avere fatto buon governo dei più recenti orientamenti di questa Corte relativi alle conseguenze sul piano della tutela del diritto di affidamento delle parti che conducono a ritenere non viziate attività che per effetto di un precedente orientamento dovevano, invece, considerarsi del tutto lecite.

Sotto un ulteriore profilo, deducono che la sentenza gravata non ha erroneamente ritenuto tempestiva o quantomeno idonea a sanare il vizio la successiva produzione dei documenti in formato digitale dai quali evincere la tempestiva costituzione dell’appellante.

3. Il primo motivo è fondato , con assorbimento del secondo motivo. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16598 del 2016, affrontando la questione degli effetti connessi all’inottemperanza nel termine dell’art. 347, primo comma, cod. proc. civ. dell’obbligo di depositare l’originale dell’atto di citazione notificato alla controparte allorché l’appellante si sia costituito a mezzo della cd. “velina”, hanno enunciato i seguenti principi di diritto, che possono trovare applicazione anche al caso in discussione.

In particolare, hanno affermato che: 1) «la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme ... ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell'inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell'operatività del principio della sanatoria per l'eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso»; 2) «le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l'osservanza delle forme evocate nell'art. 347, primo comma, cod.proc. civ. essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all'art. 156 cod. proc. c iv . e segg., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l'esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire»; 3) «qualora l'appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all'originale notificatogli, poiché l'esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell'appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell'appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell'originale risulta sanata». 3.2.

Da detti principi si evinceche la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione,e non anche all’inosservanza delle sue forme, e che opera il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo; principio che incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nel fascicolo deve risultare il momento della notifica dell’atto di appello. Ciò in quanto l’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione; termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato(Cass . , s ez. 3, 04/04/2023, n. 9269;

Cass, sez. U, 05/08/2 016, n. 16598; Cass . , sez. 2, 09/02/2017, n. 3527). 3.3. Ebbene, nella specie, non è in contestazione che gli appellanti si sia no costituit i nel termine dell’art. 347 , primo comma, cod. proc. civ. e, in ogni caso, la parte appellat a nulla ha tempestivamente eccepito in ordine alla costituzione dei primi, con la conseguenza che il vizio formale rilevato dalla Corte territoriale, applicando i principi sopra richiamati, non avrebbe potuto determinare le conseguenze esiziali da essa argomentate, da un lato, perché l’improcedibilità si produce solo nel caso di costituzione fuori termine e non di inosservanza delle forme della costituzione, dall’altro, perché, trattandosi di vizio di forma, la nullità che ne consegue risulta sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellante senza che questo abbia eccepito nulla riguardo al vizio formale inficiante la costituzione dell’appellante.

Al riguardo, occorre rilevare che, dalla stessa descrizione dello svolgimento del processo emergente dalla sentenza impugnata, si evince che , alla prima udienza dinanzi alla Corte di appello, quest’ultima aveva proceduto ad una verifica della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio, prendendo atto che l’appellata – malgrado la mancata produzione del duplicato informatico dell’atto di citazione – si era comunque costituit a , senza eccepire alcun vizio e difendendosi nel merito rispetto alle censure formulate dagli appellanti, salvo poi a formulare l’eccezione di improcedibilità a seguito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio, disposta con ordinanza del 23 luglio 2019.

Pertanto, a fronte della tardiva contestazione formulata dalla parte appellata, la modalità di costituzione delle part i appellanti avvenutacon il deposito della copia analogica dell’atto di citazione in luogo delduplicato informatico non avrebbe potuto comportare (come stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni unite n. 1659/2016, seguita da altre pronunce conformi, come Cass. n. 1063/2018 e Cass.n. 7679/2019) l’improcedibilità dell’appello. La contraria tesi seguita dai giudici di appello, se bbene possa trovare supporto nella considerazione che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti devono essere depositati telematicamente, si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che consente, in presenza delle indicate condizioni, la sanatoria del vizio formale per aver l’atto raggiunto il proprio scopo.

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va, pertanto, cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa