Italian Supreme Court dismisses civil liability appeals due to parties' withdrawal of lawsuits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil liability appeals filed by Roberto Buratti and Massimo Mallegni extinguished. Both plaintiffs had formally submitted declarations of withdrawal, which were accepted by the defendants Angelo Coppedè and Amos Paoli. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without examining the merits of the civil claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of appeals by the plaintiff extinguishes the proceedings, and since this constitutes inadmissibility not arising from the court, the special expense compensation rule does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20411/2020R.G. proposto da Massimo MALLEGNI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Spina e Sandro Guerra (pec luigi.spina@firenze.pecavvocati.it; pec sandroguerra@pec.it;), come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente- Roberto BURATTI, rappresentato e difes o dall’Avv. Luigi Gino Velani (PEC: luigigino.velani@pecavvocatilucca.it),come da procura speciale in calceal controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via Ovidio n. 32,presso lo studio dell’Avv.
Vincenzo Maruccio; Oggetto:Responsabilità civile –Rinuncia estinzione CC19.01.2024 Ric. n. 20411/2020 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi -ricorrente successivo - contro Angelo COPPEDE’ e Amos PAOLI, rappresentati e difes i , in forza di procura in calce al controricorso , dall'avv. Luca Nocco (pec luca.nocco@pecordineavvocatipisa.it), elettivamente domiciliat i in Roma, via degli Scipioni n. 110 , presso lo studio dell’avv. Nicola D’Ippolito(pec nicoladippolito@ordineavvocatiroma.org) , -controricorrenti in relazione ad entrambi i ricorsi – avverso la sentenza n. 1264 / 20 20 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata l’8/07/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 /0 1/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .
Ritenuto che 1. Roberto Buratti ha proposto nei confronti di Angelo Coppedèed Amos Paoli, ricorso principale per cassazione della sentenza n. 1264/2020 pubblicata in data 8.07.2020articolato in quattro motivi ; Massimo Mallegni ha proposto avverso la medesimasentenza e nei confronti degli stessi Coppedè e Paoli , ricorso per cassazionesuccessivo articolato in tre motivi;Angelo Coppedé e Amos Paoli hanno insieme resistito ai predetti ricorsi con due distinti controricorsi; 2.per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’ a ppello di Firenze,a seguito di rinvio da parte di questa Corte - che aveva annullato agli effetti civili la sentenza d’appello che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti al Sindaco (Mallegni) e al Responsabile della Polizia Municipale (Buratti) perché estinti per prescrizione -ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da Amos Paoli ed Angelo Coppedè nei confronti dei predetti;
CC19.01.2024 Ric. n. 20411/2020 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi 3.ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte haproceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 bis.1 c.p.c.; e ntrambe le parti ricorrent i ha nno depositato rispettivi atti di rinuncia al ricorso. Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi sia del ricorso principale che di quello successivo, tenuto conto che è stata depositata in data 4 febbraio 2022 la dichiarazione di rinuncia di Massimo Mallegni, sottoscrittaper accettazione da i resistenti Angelo Coppede’ e Amos Paoli, e che in data 22 dicembre 2023 è stata depositata la dichiarazione di rinuncia di Roberto Buratti , anch’essa sottoscritta dalle predette controparti; e che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità; l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese deldetto giudizio , come concordemente richiesto dalle stesse ; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. 13636 del 2015). Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti Roberto Buratti e Massimo Mallegni e quelle controricorrenti Angelo Copped é e Amos Paoli per intervenuta rinuncia ai predetti ricorsi. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazionetra tutte le parti. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015)