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Ordinanza — n. 8134/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal after lower court rulings on water service tariffs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Iren Aqua Tigullio SP A had challenged a lower court judgment ordering them to reimburse water users for alleged non-performance of sewage treatment services. The court noted that the appellant had previously lost at the Tribunal of Genoa and had withdrawn after recent precedents established that such tariffs are not contingent on the absence of the treatment system.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.: The cassation appeal is extinguished by the party's express renunciation, terminating the proceedings without substantive review of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of action extinguishment of proceedings water service tariffs sewage treatment liability tasse di depurazione acque canone d'acqua restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
CONSIDERATO CHE 4.1.Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
CONSIDERATO CHE 4.1.Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
D.lgs. 152/2006
74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art.
D.M. 30/9/2009 n. 102
2 del D.M. 30/9/2009 n. 102; 4.2.
Legge Regionale n. 29/2007
4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art.
artt. 113 c.p
degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.
art. 2948 c.c
c.p.c. dell’art. 2948 c.c..
art. 2558 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25258/2023
20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.
Cass. n. 25259/2023
25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass.
Cass. n. 25260/2023
25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass.
Cass. n. 25261/2023
25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass.
Cass. n. 25262/2023
25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18797/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO SPA,in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO; -ricorrente- contro SIVORI GIORGIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MORETTI ANDREA; -controricorrente- nonchè contro MONTEDONICO SABRINA -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 938/2022 depositata il12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . RILEVATO CHE 1. Giorgio Sivori e Sabrina Montedonico, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, IREN ACQUA TIGULLIO chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.

Con la sentenza n. 196/2020, il Giudice di Pace condannava IREN a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite. 2.Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 938/2022. depositata il 12 aprile 2022, ha rigettato l’appello proposto da IREN ACQUA TIGULLIO e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari.

3. IREN ACQUE TIGULLIO s.p.a. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso Giorgio Sivori. CONSIDERATO CHE 4.1.Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102; 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4.3.Con il terzo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4.4. Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; 4.5.Con il quinto denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006; 4.6. Con il sesto ed ultimo motivo la società lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c..

5. In data 24 novembre 2023 la società ricorrente, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:

i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;

6. va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione e le relative spese vengono liquidate come da dispositivo. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00 , di cui euro 1.500,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Sivori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella Camera di c