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Ordinanza — n. 8118/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper amendment of the cause of action and lack of civil liability analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8118/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant improperly amended the cause of action rather than merely correcting the statement of claim. The appellant argued that the lower court failed to analyze civil liability for irregular sales, focusing only on criminal aspects, while the lower court correctly distinguished between the original criminal-based claim and the new contractual claim regarding payments to an unauthorized recipient. The court held that this shift introduced a new investigative theme based on different factual premises, exceeding the limits of permitted amendment under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 183, comma 6 cod. proc. civ.; Art. 360-bis cod. proc. civ.: An amendment of the cause of action (mutatio libelli) that modifies the constitutive facts of the right asserted and introduces a new investigative theme exceeds the limits of permitted correction (emendatio) and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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mutatio libelli emendatio libelli cause of action inadmissibility civil liability procedural amendment Cassation appeal agente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 183, comma 6 cod. proc. civ.
Avuto specificamente riguardo alsecondo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha qualificato la sua domanda subordinata, introdotta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod.
Art. 360-bis cod. proc. civ.
civ., in termini di mutatio libelli e non di mera emendatio, va osservato che esso è altresì inammissibile, ai ex art. 360 biscod.
Art. 2043 cod. civ.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e delle norme che regolano la responsabilità civile extracontrattuale, che costituisce il titolo della domanda svolta al punto 1 delle conclusioni in appello”.
art. 2043 cod. civ
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ.
art. 1218 cod. civ
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ.
art. 2704 cod. civ
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
(norma che regola l'opponibilità ai terzi, ovvero a Montenegro s.r.l., degli atti negoziali, cioè i pagamenti dai grossisti al di Bernardo), errata affermazione dell’avvenuto pagamento in violazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
art. 651 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Cass., 12/12/2018, n. 32146
Cass., 12/12/2018, n. 32146; Cass., 26/02/2019, n.
Cass., 26/02/2019, n. 5503
32146; Cass., 26/02/2019, n. 5503).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 166/2021 R.G. proposto da: MONTENEGRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall'avvocato FABIOCCHI SERENA (serenafabiocchi@ordineavvocatibolognabopec.it), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro CASA DEL RISPARMIO SAS DI LIBERATORE DANIELE C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avvocato Paolo D’Urbano (paolodurbano@ordineavvocatiroma.org) rappresentatae difesa dagli avvocati D'ANDREAGIOVANNI LUIGI (luigidandreagiovanni@ordineavvocatipescarapec.it), CETRULLO ANNALISA (annalisacetrullo@cnfpec.it), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchè contro SAGARESE MICHELE, CARBONETTI MARTA, CARBONETTI IGNAZIO, CASA DEL RISPARMIO SAS, MPM SRL, DI BERNARDO ROBERTO, FRANCESCHELLI GIOVANNI PIERO -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di L'A quila n. 630/2020 depositata il 29/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consiglieredr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Montenegro s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 630/2020 del 29 aprile 2020, con cui la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’interposto gravame alla sentenza del 9dicembre 2014, con cui il Tribunale di Chieti aveva a sua volta rigettato la domanda proposta da Montenegro s.r.l. nei confronti di alcune ditte di grossisti per ottenere il pagamento del corrispettivo delle forniture di alcoolici; la società attrice aveva prospettato, a fondamento della domanda, un comportamento illecito, finalizzato alla vendita irregolare della merce, da parte del suo agente di zona, il quale, in concorso con le ditte di grossisti, aveva imbastito ordini fittizi intestati a clienti della società, richiedendo la consegna della merce appunto presso i grossisti, i quali dunque acquisivano la disponibilità della merce senza averla pagata.

Resistono con controricorso Franceschelli Giovanni e Carbonetti Marta e Ignazio, nonché la Casa del Risparmio s.a.s. Le altre parti, sebbene intimate, non hanno svolto attività difensiva.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente e le parti resistenti costituite hanno depositato memorie illustrative. MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e delle norme che regolano la responsabilità civile extracontrattuale, che costituisce il titolo della domanda svolta al punto 1 delle conclusioni in appello”. Deduce che l’impugnata sentenza non ha approfondito il tema del fatto illecito e della responsabilità dei grossisti, tale da danneggiare la società Montenegro, ma ha ridotto l’esame, sotto il profilo dei requisiti oggettivi e soggettivi, solo in riferimento agli aspetti penalistici della vicenda, in relazione alle ipotesi di truffa, ricettazione o incauto acquisto, non pertinenti e non oggetto della domanda.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. e delle norme che regolano la responsabilità contrattuale, che costituisce il titolo della domanda svolta al punto 2 “in via subordinata“ delle conclusioni in appello”. Deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda, proposta in via subordinata, di adempimento contrattuale, perché l'ha ritenuta erroneamente una mutatiolibelli anziché una semplice emendatio .

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. (norma che regola l'opponibilità ai terzi, ovvero a Montenegro s.r.l., degli atti negoziali, cioè i pagamenti dai grossisti al di Bernardo), errata affermazione dell’avvenuto pagamento in violazione dell’art. 2697 cod. civ. in correlazione con gli artt. 1188 e 1189 cod. civ.”. Deduce che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di Montenegro ritenendo che le ditte appellate avrebbero provveduto al pagamento delle forniture. La decisione però si basa sull’errato presupposto che, fermo restando il difetto di prova del pagamento, lo stesso era transitato dai grossisti all’agente Di Bernardo e non ad essa Montenegro, in difformità dalle condizioni generali di vendita, le quali, come emerso in istruttoria, vietavano i versamenti agli agenti di contante ed assegni. Non solo quindi Montenegro s.r.l. non è stata pagata, ma neppure i grossisti possono mai dirsi liberati, avendo seguito le anomale istruzioni di pagamento del Di Bernardo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.: i dati probatori smentiscono dettagliatamente gli avvenuti pagamenti”. Deduce che la sentenza impugnata ha in ogni caso applicato erroneamente il principio dell'onere della prova, poiché, come evidenziano le risultanze probatorie documentali e orali, le singole ditte resistenti non hanno dimostrato di aver effettuato i pagamenti delle merci ricevute.

5. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili. Occorre anzitutto premettere, per quanto ancora rileva in questa sede, che la Montenegro s.r.l. si è doluta di aver effettuato delle forniture di prodotti alcoolici per le quali non ha ricevuto il relativo corrispettivo, prospettando che il suo agente Di Bernardo, poi processato penalmente, ha ordito un meccanismo finalizzato alla vendita irregolare della merce, predisponendo ordini fittizi, pur intestati a reali clienti della società, per far pervenire la merce ad alcune impresedi grossisti, le quali hanno poi dispo sto dei prodotti alcoolici senza tuttavia averli pagati; in corso di causa le imprese in questione hanno viceversa allegato di aver effettuato dei pagamenti a mezzo assegni o in contanti direttamente all’agente , come comprovato da ricevute di versamento prodotte, e di aver pertanto adempiuto al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo delle merci.

Con pronuncia, poi confermata dalla corte territoriale con l’odiernamente impugnata sentenza, il tribunale ha rigettato la domanda della Montenegro s.r.l., rilevando che i grossisti hanno pagato in buona fede all’agente, poi rivelatosi infedele;e che solo dopo molto tempo la Montenegro s.r.l. ha scoperto l’artificio posto in essere dalDi Bernardo. 5.1. Tanto premesso, sotto la formale invocazione della violazione anche del disposto dell’art. 2697 cod. civ., l’ odierna ricorrente sollecita un riesame del fatto e della prova d a parte di questa Corte, con sindacato invero precluso in sede di legittimità (v., tra le tante, (Cass. , 15/05/2018, n. 11863;

Cass., 17/12/2017, n. 29404; Cass., 02/08/2016, n. 16056; sotto il profilo della deduzione della violazione della regola dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., v. Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., 31/08/2020,n. 18092; Cass. , 23/10/2018, n. 26769, che hanno avuto modo di affermare che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”). 5.2.

Con particolare riferimento al primo motivo va altresì osservato che -coerentemente rispetto ai termini della domanda proposta dalla Montenegro s.r.l.- la corte territoriale ha fatto invero applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il giudice civile, allorquando non vincolato dal giudicato penale di condanna ex art. 651 cod. proc. pen., è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, non essendo sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, essendo viceversa necessario che ne fornisca la prova, da valuta rsi dal giudice civile al fine dell'accertamento -meramente incidentale - della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass., 12/10/2012, n. 17490;

Cass., 30/06/2005, n. 13972; Cass., 01/06/2004, n. 10482; Cass., 03/03/2004, n. 4359). Orbene, nel ripercorrere la vicenda delle forniture dell’appellante Montenegro s.r.l. e nell'escludere qualsivoglia ipotesi di correità o di concorso delle ditte appellate nelle fattispecie delittuose evidenziate dalla Montenegro medesima, per mancanza di prova dell'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie delittuosa dedotta, la corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi, tenuto conto che proprio la Montenegro s.r.l., nei precedenti gradi di merito, ha fondato la causa petendi della propria domanda sulla condotta illecita delle imprese di grossisti, in asserito concorso ed in prospettata correità con l’agente infedele. 5.3.

L a corte d'appello ha d’altro canto fondato la propria decisione altresì sul rilievo, dirimente per escludere l'esistenza di qualsivoglia responsabilità dei grossisti, che le forniture oggetto di causa sono state integralmente pagate in buona fede dalle impreseappellate alla società Montenegro s.r.l. per il tramite del suo agente Di Bernardo, i cui artifici solo dopo molto tempo sono stati scoperti dalla suddetta società. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare il debitore è liberato quando abbia effettuato il pagamento in buona fede a persona che appaia legittimata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del debitore (Cass., 11/09/2013, n. 20847;

Cass., 31/01/2019, n. 2765; Cass., 22/05/1990, n. 4595). Nell’impugnata sentenza la corte d'appello ha espressamente affermato che ”del tutto legittimamente le ditte hanno provveduto al pagamento direttamente nelle mani del Di Bernardo giacché (e le dichiarazioni dei testi sul punto sono concordi) rientrava tra gli incarichi della gente anche quello di riscuotere i crediti della società preponente, salvo poi riversarli sul conto corrente della preponente stessa , il tutto giustificato dalla “lunga frequentazione commerciale del di Bernardo che rendeva pienamente giustificabile l'intestazione degli assegni al di Bernardo piuttosto che alla preponente Montenegro ovvero il pagamento in contanti al di Bernardo …”, ed ancora:

“eventuali limitazioni alla facoltà di incassare il denaro con un sistema piuttosto che un altro, infatti, non erano certamente opponibili ai debitori, mancando la prova - ed il relativo onere probatorio sarebbe gravato sul preponente- che i debitori fossero a conoscenza della limitazione ad operare in posta dal preponente all'agente stesso”. Siffatta motivazione, congrua e scevra da vizi logico-giuridici, risulta invero consentanea con i suindicati principi , laddove l’odierna ricorrente non offre elementi per innovarli.

6. Avuto specificamente riguardo alsecondo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha qualificato la sua domanda subordinata, introdotta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., in termini di mutatio libelli e non di mera emendatio, va osservato che esso è altresì inammissibile, ai ex art. 360 biscod. proc. civ. Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, esorbita dai limiti dellaconsentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi, che consiste in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (v.

Cass., 12/12/2018, n. 32146; Cass., 26/02/2019, n. 5503). Orbene, la corte territoriale ha nell’impugnata sentenza posto in rilievo che l ’ originaria domanda della Montenegro s.r.l. era fondata sulla accertata responsabilità penale del proprio agente infedele, con il quale avrebbero agito in concorso tutte le imprese convenute in causa, mentre la domanda subordinata era fondata sul rilievo che i pagamenti sono stati effettuati a soggetto non abilitato a riceverlo, e pertanto sul diverso titolo di natura contrattuale: così motivando essa ha fatto buon governo dei suindicati principi.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00, e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell