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Ordinanza Interlocutoria — n. 8066/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on abuse of economic dependence, remanding case to first instance section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8066/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by 3V Sigma SPA and Colombina SRL against the Milan Court of Appeal's decision rejecting their claim for restitution based on abuse of economic dependence. While the lower court initially found Versalis SPA had abused its dominant position to impose an 80% price increase, the appellate court reversed this finding. The Supreme Court ruled that the specific issue of economic dependence falls exclusively within the jurisdiction of the first instance section, not the appellate court, and therefore remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 37 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: The jurisdiction over claims alleging abuse of economic dependence in supply contracts belongs exclusively to the first instance section, requiring remand if such issues are raised on appeal.

Parole chiave

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abuse of economic dependence supply contract nullity jurisdiction first instance remand for new trial restitution of undue payment politica dei prezzi ripresa dell'imposta sul valore aggiunto graduazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 37 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3820/2021 R.G. proposto da : 3V SIGMA SPA, COLOMBINA SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato CUFFARO VINCENZO (CFFVCN51H21H501L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro VERSALIS SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPELLO CARLO GAETANO (CPLCLG48H16G224E), CAPELLO MARCELLO (CPLMCL73S13F205L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1884/2020 depositata il 20/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- Due società, 3V Sigma SPA e Colombina srl, vengono costituite per scissione della originaria società 3V CPM spa, e subentrano nel rapporto di somministrazione di gas vapore che la società madre aveva in essere da tempo con la società Polimeri Europa spa, poi Versalis spa. Quest’ultima acquista il vapore da terzi (Edison ed altri) e lo rivende ai clienti finali, come nel caso delle due società qui ricorrenti. Nel 2008 il contratto di somministrazione si rinnova, ma la Versalis spa pretende un notevole aumento del prezzo del gas, di circa l’80% rispetto all’anno precedente.

Le due società clienti stipulano il rinnovo, ma poi, dopo avere pagato la fornitura, agiscono in giudizio per la ripetizione di indebito, chiedendo che si accerti la nullità del contratto per abuso di dipendenza economica. 2.- Il Tribunale di Milano espleta una consulenza tecnica, che accerta l’aumento del prezzo, lasciando, per certi versi, incerte le cause di quel rialzo: il che induce il Tribunale a ritenere che la Varsalis spa abbia abusato di una dipendenza economica per imporre quell’aumento, e di conseguenza accoglie la domanda. 3.- La Corte di Appello di Milano invece riforma la decisione escludendo l’abuso di dipendenza economica, e questa decisione è qui impugnata da 3V Sigma spa e Colombina srl con due motivi di ricorso, illustrati da memoria.

Versalis spa si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che Il collegio rileva che il ricorso è di competenza tabellare della prima sezione: si fa questione di abuso di dipendenza economica, la cui cognizione spetta alla prima sezione, quale che sia il rapporto contrattuale in cui l’abuso si realizza. Qui l’abuso è imputato in un contratto di somministrazione, che è di “competenza” di questa sezione, ma non si discute di alcun aspetto della somministrazione, bensì, per l’appunto, solo dell’abuso di posizione dominante.

Anche ad ammettere che l’azione nasce come ripetizione di indebito, è evidente che la ripetizione è il petitum che ha la sua causa petendi nell’abuso di posizione dominante e conseguente nullità del contratto.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trasmissione del ricorso alla 1^ Se