Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, representing ASP IMMES E PAT, did not respond to the settlement offer made by the lower court, while the controricurrent, BINARIO CONCETTA DANIELA, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18869/2022 R.G. proposto da : ASP IMMES E PAT, elettivamente domiciliato in MILANO via marostica, presso lo studio dell’avvocato ALLISIO SABRINA (LLSSRN69L56F205H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MERAVIGLIA MASSIMO (MRVMSM58H18C537S) -ricorrente- contro BINARIO CONCETTA DANIELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA (RMGLRI64B63H501K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RANDAZZO FEDERICO (RNDFRC75T26B157P), TREBESCHI FRANCESCO (TRBFNC72M27B157H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.71/2022 depositata il 12/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro