Cassation court dismisses appeal against forced sale of pension fund shares due to clear declaration of ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the forced sale order regarding pension fund shares. Publimedia Italia S.R.L. argued that the third party's declaration of quantity was ambiguous and lacked probative value, while Arca Fondi SGR S.P.A. contended the declaration was explicitly negative regarding the shares. The court ruled that the declaration clearly identified a third person as the owner, making the third party's right to oppose the execution clear and the appellant's claims based on a false premise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2712 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The court declares an appeal inadmissible when the third party's declaration of quantity in forced execution proceedings clearly identifies a specific owner, thereby validating their right to oppose the execution without needing to prove an error in identification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18792/2022R.G. proposto da PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mara Ricci –ricorrente – contro ARCA FONDI SGR S.P.A., in persona de l legal e rappresentant e pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Purpura e dall’Avv. Antonio Cacciato –controricorrente – nonché contro GALASSI VALENTINO –intimato – Avverso lasentenza n. 24/2022 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositata il giorno 11 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 18792/2022 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. Publimedia Italia s.r.l. promosse innanzi il Tribunale di Ancora procedimento di espropriazione forzata in danno del suo debitore Valentino Galassi e pressoil terzo Arca Fondi SGR S.p.A.. Il terzo pignorato rese una dichiarazione di quantità del seguente tenore: «Il sig. Galassi Valentino è aderente al fondo pensione aperto Arca previdenza, gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A.; il controvalore della posizione, alla data della notifica dell’atto di pignoramento, corrisponde a euro 197,61.[…] Il sig.
Lussi Andrea è inoltre titolare di n. 1.632,05 quote del fondo comune Arca Bond Corporate per un controvalore alla data pari ad euro 16.073,61». Il giudice dell’esecuzione – per quanto qui ancora d’interesse – dispose, con ordinanza, la vendita delle quote del fondo comune.
2. Avverso detta ordinanza, la Arca Fondi SGR S.p.A. dispiegò opposizione agli atti esecutivi, adducendol’errata interpretazione della dichiarazione, da intendersi come negativa in ordine alle quote.
3. La decisione in epigrafe, in accoglimento dell’opposizione, ha revocato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
4. Ricorre per cassazione Publimedia Italia s.r.l., affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Arca Fondi Sgr S.p.A.. Non svolge difese in grado di legittimità Valentino Galassi, benché ritualmente intimato.
5. Le parti costituite hanno depositato memoria difensiva.
6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A suffragio dell’impugnazione, parte ricorrente lamenta: 1.1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 cod. civ. ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la negazione di valore r.g. n. 18792/2022 Cons. est. Raffaele Rossi probatorio alla comunicazione inviata il 18.11.2020 a mezzo mail dal procedente al terzo (recante richiesta di chiarimenti circa la titolarità delle quote di fondo comune), pur in assenza di qualsivoglia disconoscimento (men che meno rituale e tempestivo) della mailstessa (avente natura di documento contenente rappresentazione informatica di fatti, sussumibile tra le riproduzioni meccaniche) ad opera del destinatario (primo motivo); 1.2. l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., costituito dalla mancata revoca o rettifica della dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato, condizione necessaria per esperire opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione (secondo motivo); 1.3. la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti poiché non preceduta da revoca della dichiarazione di quantità (terzo motivo); 1.4. la nullità della sentenza ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver valutato liberamente –e non già come «piena prova, secondo il disposto dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2712 cod. civ.» - la comunicazione a mezzo mail inviata il 18.11.2020 dal procedente al terzo (quarto motivo).
2. I sintetizzati motivi sono inammissibili. 2.1. A fondamento del dictum reso, il giudice territoriale ha posto il carattere negativo della dichiarazione di quantità nella parte relativa alle quote del fondo comune «Arca bond corporate», di cui, peraltro, ha accertato -sulla scorta delle prove documentali prodotte dalla parte opponente - la titolarità in capo a l soggetto indicato come tale nella dichiarazione (Andrea Lussi), diverso dal debitore esecutato. Ha, per l’effetto, concluso per la illegittimità della ordinanza del giudice dell’esecuzione che di tali quote aveva disposto la vendita. r.g. n. 18792/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi In tal guisa ragionando, la gravata sentenza ha ravvisato un errore del giudice dell’esecuzione nella interpretazione della dichiarazione di quantità, ritenuta positiva anziché negativa: situazione legittimante il terzo pignorato a promuovere sic et simpliciter (cioè a dire, senza necessità di attività da compiersi nell’àmbito del procedimento) opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice (ex plurimis, Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 20/11/2012, n. 20310). 2.2. Rispetto alla descritta ratio decidendi , eccentriche e non conferenti si rivelano le doglianze del ricorrente.
Esse, al fondo, muovono da una premessa fallace: presuppongono, cioè,che il terzo, nella dichiarazione resa, abbia errato nell’individuare il soggetto titolare delle quote del fondo, queste ultime appartenendo, nella prospettazione del ricorrente, al debitore esecutato. Dettacircostanza, tuttavia, non soltanto non è inferibile dal tenore della dichiarazione (in narrativa riportato), chiaro ed inequivoco nel riferire a tale Andrea Lussi (pacificamente estraneo al processo esecutivo) l’appartenenza dei titoli, ma è altresì contraria all’accerta- mento in fatto operato dall’impugnata sentenza.
Sicché ad alcuna emenda o rettifica della dichiarazione (si ripete, univocamente negativa) era tenuto il terzo pignorato onde esperire il rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. (diversamente da quanto accade nella – opposta e contraria – ipotesi in cu i il terzo renda una dichiarazione inficiata da errore: Cass. 31/08/2020, n. 10912; Cass.26/02/2019, n. 5489; Cass. 05/05/2017, n. 10912) ed irrilevante era la sollecitazione, a prescindere dalla ritualità della sua formulazione, del creditore ad una rettifica del genere. E tanto spiega l’inammissibilità dei motivi formulati.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. r.g. n. 18792/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 .
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente, Publimedia Italia s.r.l., alla refusione in favore della parte controricorrente, Arca Fondi SGR S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricors