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Ordinanza — n. 8003/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the exact claim omitted by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8003/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact claim allegedly omitted by the appellate court. Although the appellant argued the court should have accepted the revocatory action despite the revocation of the injunction, the specific request was not detailed in the cassation petition as required by law. The court ruled that without precise identification of the contested issue, the appellate judge cannot be held responsible for an omission.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A cassation appeal alleging an omission of judgment is inadmissible unless the appellant specifically identifies the exact claim or exception omitted, citing the specific procedural acts where it was raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
omessa pronunzia ricorso per cassazione inammissibilità art. 366 c.p.c. specificazione domanda violazione art. 112 autonomia ricorso revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 6 c.p.c.
112 cpc ; secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la revocatoria anche in presenza della revoca del decreto ingiuntivo, essendo la revocatoria azione a tutela di un credito anche eventuale; il motivo è inammissibile perché non osserva le condizioni poste dall’art. 366 n.
Art. 112 c.p.c.
Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, “Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c
in relazione all’art. 2901 c.c.
art. 112 c.p
Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, “Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod.
art. 2033 c.c
nonché dell’art. 2033 c.c.
art. 112 cod. proc. civ
Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, “Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., L, n. 15367 del 4/11/2014
Cass., 2, n. 28072 del 14/10/2021
Cass., 2, n. 28072 del 14/10/2021; Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 16899 del 13/6/2023
28072 del 14/10/2021; Cass., 3, n. 16899 del 13/6/2023).Orbene, alle suesposte ragion i di inammissibilità del motivo consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
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Ordinanza — n. 21030/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal on revocatory action, ruling damage assessment must occur at the time of the disposition act.
Ordinanza — n. 20773/2025 — snciv
Cassation court dismisses revocation action due to loss of standing after appeal judgment became final.
Ordinanza — n. 34438/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding contradictory reasoning on timing of asset disposal versus debt origin.
Ordinanza — n. 4672/2026 — snciv
Cassation court dismisses revocatory action appeal due to lack of specific appeal grounds and insufficient evidence of creditor claim.
Ordinanza — n. 26995/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of the optional jurisdiction regulation. The court ruled the appeal was untimely because it challenged only the preliminary jurisdiction decision without filing the proper optional regulation within 30 days. Consequently, the appeal was declared inadmissible and costs were awarded to the bank. The court established that challenging only the preliminary jurisdiction ruling requires a specific optional regulation filed within 30 days of notification. The court held that the appeal was inadmissible because the optional jurisdiction regulation was filed late, violating the strict 30-day deadline. The court awarded costs to the bank and noted the procedural defect prevented review of the merits. The decision clarifies that challenging only the preliminary jurisdiction ruling requires a specific optional regulation filed within 30 days. The court held that the appeal was inadmissible because the optional jurisdiction regulation was filed late, violating the strict 30-day deadline. The court awarded costs to the bank and noted the procedural defect prevented review of the merits.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13310/2022 proposto da: EUROSECURITIES INVESTMENTS LTD, in persona dei Direttori Legali Rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO RAPPAZZO e GIUSEPPE RAPPAZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via XX Settembre n. 3 Pec: -ricorrente - contro Piga Claudia; -intimata - nonchè contro TERESA DI MACCO, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. ANTONIO PALMIERI ed EMANUELE PIGA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Vesalio n. 22 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1732/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3077/2018 pubblicata in data 9/2/2018 rigettò l’azione revocatoria proposta dalla Eurosecurities Investments Ltd(di seguito Eurosecurities) contro Teresa Di Macco e Claudia Pigacon la quale, dopo aver allegato di essere creditrice della signora Di Macco per la somma di € 1.135.298,40 in forza di decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di Roma, aveva chiesto che fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti d el contratto, stipulato con atto pubblico del 13/3/2015 rogato dal Notaio Sacchetti, con cui la Di Macco aveva donato alla figlia Claudia Piga il diritto di usufrutto vitalizio su una serie di porzioni immobiliari; il Tribunale affermò che la società attrice non vantava alcun credito nei confronti della Di Macco in quanto la stessa aveva ottenuto , con sentenza passata in giudicato, la revocatoria dell’atto di cessione del credito da Mobiliari Roma srl ad Eurosecurities; l’atto di cessione che giustificava la rivendicazione del denaro assegnato alla Di Macco dal Tribunale di Aosta era ormai inefficace, di guisa che l’attrice difettava del primo fondamentale presupposto per agire in revocatoria cioè la qualità di creditore;a seguito di appello della Eurosecurities la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 15/3/2022, ha rigettato il gravame aggiungendo una ulteriore ratio decidendi fondata sulla sopravvenuta pronuncia resa inter partes dalla Corte di Cassazione all’esito di un giudizio per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo aveva disposto la sospensione del relativo giudizio per pregiudizialità in attesa della definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi preventivamente instaurato dalla Eurosecurities e pendente presso il Tribunale di Aosta; la Cassazione, riconosciuta la pregiudizialità tra i due giudizi, aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo oppostosicché la Corte d’appello di Roma ha concluso per la insussistenza di obblighi di restituzione da parte della Di Macco e per l’insussistenza del credito di Eurosecurities; avverso la sentenza la Eurosecurities propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste Teresa Di Macco con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in primo luogo per la nullità della procura speciale conferita dai direttori generali di Eurosecurities Investments Ltd ai suoi legali. Assume che nel caso in esame, avendo il potere rappresentativo origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombeva a chi agisce l’onere di dimostrare l’esistenza di tale potere non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante (Cass., SU, n. 20596 del 1/10/2007); a tale onere la parte non avrebbe ottemperato essendo la società persona giuridica estera avente sede legale nelle Barbados e non risultando l’esistenza di strumenti atti a consentire la pubblicità legale dell’atto; peraltro la procura risulterebbe rilasciata non dal legale rappresentante ma da persone autoqualificatesi quali Direttori Generali della società senza depositare i necessari documenti giustificativi; inoltre l’autenticazione del notaio non soddisferebbe quanto richiesto dall’art. 2703, secondo comma c.c. a tenore del quale l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.

Sono state prodotte in giudizio le procure speciali alla lite rilasciate con atti notarili con apostille nn. 45881, 45882, 45884 del 10/5/2022, dotate di attestazione della qualità di ciascun amministratore legale da parte del notaio Timbal di Lugano che neha accertato anche l’autenticità della firma; è statadepositataanche copia conforme del certificato delle cariche societarie dell’1/3/2022 estratto dal registro Commonwealth delle Bahamas, con la traduzione in lingua italiana attestante la pienezza dei poteri rappresentativi degli amministratori che hanno rilasciato la procura al momento dell’instaurazione del giudizio e statuto della società; sono pertanto soddisfatte le condizioni poste da Cass., S.U. n. 20586 dell’11/10/2007 secondo cui i n tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.

Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa; dagli atti risulta che la contestazione della procura è stata introdotta per la prima volta in cassazione sicché essa non può ritenersi tempestiva e va rigettata; con l’unico motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c. nonché dell’art. 2033 c.c. con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.- la ricorrente , premesso che la posizione soggettiva dedotta nel giudizio sulla revocatoria è l’avvenuta riscossione da parte della Di Macco della somma che le era stata assegnata dal G.E. del Tribunale di Aosta lo stesso giorno in cui lo stesso Tribunale aveva sospeso l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione da cui l’azione di repetitio indebiti, assume che la Corte d’Appello haomesso di pronunciare sulle dedotte violazioni degli artt. 2901 e dell’art. 2033 c.c. così dando luogo alla violazione dell’art. 112 cpc ; secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la revocatoria anche in presenza della revoca del decreto ingiuntivo, essendo la revocatoria azione a tutela di un credito anche eventuale; il motivo è inammissibile perché non osserva le condizioni poste dall’art. 366 n. 6 c.p.c. essendosi la ricorrente astenuta dall’indicare in modo specifico la domanda sulla quale il Giudice d’appello avrebbe omesso di decidere.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, “Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che ilpotere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito -dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass., L, n. 15367del 4//2014;

Cass., 2, n. 28072 del 14/10/2021; Cass., 3, n. 16899 del 13/6/2023).Orbene, alle suesposte ragion i di inammissibilità del motivo consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso