Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7993/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7993/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7993/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17821/2021R.G. proposto da: STANDARD INFISSI s.n.c. di Policci F. e Bragante S., in liquidazione, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a d a ll’avv. Luca Previati , come da procura allegata al ricorso notificato -ricorrente - contro FALLIMENTO AGENZIA GRANDE DISTRIBUZIONE ESTENSE s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore,domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.Francesco Ruvioli, come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Ferrara asseritamente depositato il 22.3.2021, rep. 367/2021;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7993/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Quindi, resta pienamente conclamato il vizio di improcedibilità. 2.2 - A ciò si aggiung a che, a norma dell’art. 99, ult. comma, l.fall., il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che definisce l’opposizione allo stato passivo, a cura della cancelleria. Ebbene, il Fallimento controricorrente ha documentato di aver ricevuto detta comunicazione in data 22.3.2021 ed assume quindi che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione veniva a scadere il 21.4.2021; poiché il ricorso è stato invece notificato solo il 22.4.2021, esso sarebbe inammissibile perché tardivamente proposto.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva restituzione della proprietà arretrati di locazione diritto di ritenzione del locatore diritto di riprendere il possesso della cosa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17821/2021R.G. proposto da: STANDARD INFISSI s.n.c. di Policci F. e Bragante S., in liquidazione, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a d a ll’avv. Luca Previati , come da procura allegata al ricorso notificato -ricorrente - contro FALLIMENTO AGENZIA GRANDE DISTRIBUZIONE ESTENSE s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore,domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.Francesco Ruvioli, come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Ferrara asseritamente depositato il 22.3.2021, rep. 367/2021;

N. 17821/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16.1.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con decreto del 22.3.2021, il Tribunale di Ferrara rigettò l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Agenzia Grande Distribuzione Estense s.r.l. in liq., proposta dalla Standard Infissi s.n.c. di Policci F. e Bragante S. in liq., stante l’inammissibilità della domanda di restituzione degli immobili locati alla società fallita, in quanto tardiva, nonché l’infondatezza della domanda di pagamento dei canoni dalla data del fallimento fino alla data di restituzione degli immobili.

Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Standard Infissi s.n.c., sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il Fallimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Non mette conto esaminare l’unico motivo di ricorso in quanto esso è improcedibile. A parte il mancato deposito di copia conforme del provvedimento impugnato ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. ( vizio cui ha supplito, sanando lo , il controricorrente, mediante la produzione di copia del decreto), non risulta anzitutto ritualmente depositata la procura speciale, in violazione della regola di cui al n. 3 della citata disposizione del codice di rito.

Invero, nel corpo del ricorso si fa riferimento ad una procura allegata alla pec di notifica del ricorso stesso, ma non ne viene specificamente indicata la produzione nel fascicolo, né la stessa vi risulta comunque inserita. Ora, la riportata deduzione, nell’epigrafe del ricorso, tradisce il vizio rilevato, perché la procura deve essere offerta alla Corte nel suo originale(se del caso, anche su supporto N. 17821/21R.G. analogico, purché attestato conforme all’originale); vero è che il Fallimento, apparentemente supplendo ancora al deficitdella ricorrente, ha prodotto la pec di trasmissione del ricorso , con il relativo allegato ; ma in realtà , la procura allegata a detto messaggio di trasmissione non è un duplicato informatico (e dunque essa stessa un originale), né una copia recante l’attestazione di conformità al suo originale, ma una mera copia in formato pdf (anzi, a ben vedere, una fotografia), peraltro priva addirittura della stessa autenticazione della sottoscrizione del soggetto che l’ha conferita, da parte del procuratore.

Quindi, resta pienamente conclamato il vizio di improcedibilità. 2.2 - A ciò si aggiung a che, a norma dell’art. 99, ult. comma, l.fall., il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che definisce l’opposizione allo stato passivo, a cura della cancelleria. Ebbene, il Fallimento controricorrente ha documentato di aver ricevuto detta comunicazione in data 22.3.2021 ed assume quindi che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione veniva a scadere il 21.4.2021; poiché il ricorso è stato invece notificato solo il 22.4.2021, esso sarebbe inammissibile perché tardivamente proposto.

In realtà, difetta agli atti la prova della tardività (non è stata prodotto il messaggio pec inviato dalla cancelleria all’opponente, né dalla stessa ricorrente, né dalla controricorrente), ma sul punto la stessa società ricorrente è rimasta del tutto silente, né ha documentato alcunché. Pertanto, prim’ancora che inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso è ulteriormente improcedibile, essendo onere del ricorrente produrre la copia della N. 17821/21R.G. comunicazione di cancelleria (Cass. n. 9987/2016), pena la violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

In ogni caso, il ricorso risulterebbe inammissibile per assoluta inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c.riguardo agli atti su cui si fonda, come eccepisce anche parte resistente: non fornisce alcuna indicazione né contenutistica, mediante riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione), né quanto alla localizzazione sia nel giudizio di merito sia in questo giudizio di legittimità. 3.1 – Il ricorso è dunque improcedibile . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 17821/21R.G. dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Co