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Ordinanza — n. 7955/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses civil appeal for damages after criminal acquittal, upholding court's partial liability finding and expense award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7955/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the civil appeal filed by Massimo Casadei against a lower court judgment that awarded partial liability to Diagne Mamadou and Direct Line Insurance. The lower court independently assessed the accident, finding 70% fault on the driver and 30% on the victim, but rejected further compensation because the insurer had already paid the recognized damages. The Court upheld this decision, ruling that the civil judge's independent evaluation of conduct and the rejection of the 'loss of chance' claim were legally sound and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 622 c.p.p.; Art. 2043 c.c.: The civil court possesses full autonomy to independently assess fault and liability in a civil proceeding following a criminal acquittal, and its reasoned rejection of specific damage claims, such as loss of chance, is binding unless legally erroneous.

Parole chiave

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civil autonomy loss of chance partial liability expense compensation independent assessment criminal acquittal concurrent fault responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 622 c.p.p.
Considerato che: con il primo motivo-violazione e falsa applicazione dell’art. 622 cpp in correlazione all’art.
Art. 360, 1 co. nn. 3 e 4 c.p.c.
622 cpp in correlazione all’art. 360, 1 co. nn. 3 e 4 c.p.c. – il ricorrente prospetta la violazione dell’art.
Art. 2043 c.c.
622 cpp sotto diverso profilo e dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art.
Art. 1223 c.c.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
art. 2043 c.c
622 cpp sotto diverso profilo e dell’art. 2043 c.c.
art. 622 c.p
“Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p.
art. 112 c.p
15736 del 17/5/2022); con il quarto motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 156 c.p
nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c.
art. 1223 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 23940/17
In questo senso è la giurisprudenza di legittimità (Cass. 23940/17 e Cass.12181/16).
Cass. 12181/16
Cass. SU 32061/22
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Testo completo

GUIZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1921/2022 proposto da: MASSIMO CASADEI, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA UBALDI Pec: -ricorrente - contro Diagne Mamadou, Direct Line Insurance Spa; -intimati - nonché contro VERTI ASSICURAZIONI SPA (già DIRECT LINE INSURANCE SPA), in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA VECCHI e MONICA CALLEGARIPec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 1482/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI;

Rilevato che: Massimo Casadei, a seguito di sentenza di questa Corte volta ad annullare la pronuncia di assoluzione in sede penale di Mamadou Diagne e della Direct Line Insurance SpA dal reato di lesioni colpose, riassunse il processo ai sensi dell’art. 622 cppper ottenere dalla Corte d’Appello di Bologna il risarcimento del danno in sede civile; la Corte territoriale, con sentenza pubblicata in data 9/6/2021, ha svolto il proprio autonomo accertamento ( conformandosi all’indirizzo di questa Corte che ipotizza una piena autonomia del giudice civile) ritenendo che il sinistro fosse imputabile per il 70% alla responsabilità del Diagne per aver omesso di dare la precedenza al Casadei e per il 30% al fatto colposo del medesimo danneggiato sopraggiunto a velocità molto elevata senza avvedersi di quanto, invece, era ben visibile, cioè la presenza all’incrocio del veicolo antagonista; la corte territoriale ha ritenuto che le somme dovute al danneggiato ammontassero ad una cifra già versata dalla compagnia, con il conseguente rigetto della domanda volta ad ottenere un ulteriore risarcimento; avverso la sentenza Massimo Casadei ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;ha resistito la Verti Assicurazioni SpA (già Direct Line Insurance SpA a seguito di mutamento della denominazione sociale disposta dall’assemblea degli azionisti in data 13/12/2017) con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo-violazione e falsa applicazione dell’art. 622 cpp in correlazione all’art. 360, 1 co. nn. 3 e 4 c.p.c. – il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 622 cpp per non essersi la Corte territoriale attenuta ai principi di diritto statuiti da questa Corte nel delineare le condotte del veicolo danneggiante; ad avviso del ricorrente la corte del merito, nel formulare un proprio autonomo giudizio sulla responsabilità,si sarebbe illegittimamente discostata dai principi fissati in sede di legittimità; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 622 cpp sotto diverso profilo e dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.

–lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che l’applicazione dei principi civilistici in tema di determinazione del nesso causale avrebbe dovuto comportare una disciplina di maggior favore per il danneggiato, dovendo trovare applicazione, in luogo del criterio penalistico dell’attribuzione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, la regola civilistica del più probabile che non; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, 2° co. c.c. in correlazione all’art. 360, 1° co. n. 3 e 4 c.p.c.

– assume che la corte territoriale abbia violato la disposizione indicata nel ritenere l’applicazione della presunzione di una concorrente responsabilità nella produzione del sinistro a fronte di una evidente responsabilità esclusiva del conducente dell’autoveicolo. In base alla condotta eziologicamente assorbente del conducente che aveva impegnato l’incrocio senza concedere la precedenza,la corte del merito avrebbe dovuto escludere il concorso di responsabilità; i tre motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono infondati; la giurisprudenza consolidata di questa Corte si esprime nel senso di ritenere, nel caso di riassunzione ex art. 622 cpp, la piena translatio del giudice sulla domanda civile con applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processo civile; si veda, ex multis, Cass., 3, n. 15859 del 12/6/2019;e Cass., 3, n. 16916 del 25/6/2019 secondo cui:

“Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio"del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio”; ne consegue la legittimità della piena autonomia di accertamento del giudice civile e dunque la possibilità di una autonoma e diversa ricostruzione degli eventi; anche la pretesa violazione dell’art. 2054, 2 ° co. c.c. è destituita di ogni fondamento in quanto la presunzione di corresponsabilità ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in egual misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso(Cass., 3, n. 26523 del 17/12/2007;

Cass., 3, n. 15736 del 17/5/2022); con il quarto motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c.-il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha omesso di statuire su tutti i capi di domanda con i quali aveva chiesto l’accertamento della responsabilità del Diagne nella produzione dell’evento dannoso e la condanna del medesimo , in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento del danno; la corte d’appello, pur ritenendo prevalente la responsabilità del Diagne nella causazione del sinistro, ha rigettato la domanda del Casadei essendo egli stato integralmente risarcito del danni così omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale di accertamento della responsabilità del convenuto; il motivo è infondato; non sussiste né la violazione dell’art. 112 c.p.c. né la nullità processuale dedotta dal ricorrente.

La corte territoriale ha accolto per quanto di ragione la domanda di accertamento della responsabilità del Diagne, limitandosi a respingere la domanda risarcitoria per avvenuto pregresso pagamento delle somme riconosciute a titolo di danno. Il dispositivo reca questo accertamento della corresponsabilità del Diagne (“ravvisato il concorso di colpa del Casadei e del Diagne …”) e il rigetto formalmente disposto (“rigetta la domanda del Casadei …”) riguarda solo la condanna al risarcimento danni, appunto non pronunciata a fronte dei versamenti ricevuti, già di per sé satisfattivi; quanto al quinto motivo, concernente il rigetto del danno da perdita di chance(violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. in relazione all’art. 360, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c.) è anch’esso da disattendere in quanto la perdita delle possibilità di guadagno costituisce una posta risarcitoria che va provata nei suoi elementi costitutivi, dati appunto dall’esistenza di validi elementi volti ad attestare, pur se presuntivamente, che il soggetto danneggiato avrebbe guadagnato di più, prova che la corte territoriale ha ritenuto mancante in assenza di “circostanze concrete e specifiche dalle quali inferire la prova tanto della perdita di guadagni futuri certi superiori a quelli del tempo del sinistro, come anche della perdita di simili guadagni futuri seriamente probabili”; si tratta di un apprezzamento ben motivato che si sottrae al sindacato di questa Corte; infine, quanto all’ultimo motivo relativo alla compensazione delle spese di lite, nemmeno è ravvisabile la violazione del principio di soccombenza; c hi riceve acconti in corso di causa, poi ritenuti satisfattivi all’esito del giudizio, certamente non può essere ritenuto soccombente, e quindi essere condannato a rifondere all’altra parte le spese di lite.

Ma il suo contegno, ossia insistere nella causa non accontentandosi degli importi ricevuti, può essere un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese. In questo senso è la giurisprudenza di legittimità (Cass. 23940/17 e Cass.12181/16). Si consideri peraltro che il Casadei è stato ritenuto corresponsabile in ragione del 30 % e le sue richieste risarcitorie erano ben più alte di quelle accolte, con poste di danno integralmente respinte (in particolare la perdita di chance di maggior guadagno). Quindi, anche per questo la compensazione delle spese appare giustificata (cfr.

Cass. SU 32061/22); all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 10.000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do