Italian Supreme Court dismisses appeal on jurisdictional clause validity and insurer agent standing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the insurer's appeal against a lower court ruling on jurisdiction and standing. The insurer argued that a Vienna jurisdiction clause was invalid due to timing and that it lacked standing as a mere agent. The court found the insurer failed to prove the clause was post-dispute and insufficiently detailed its contractual role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1, Reg. UE n. 44/2001; Art. 366, n. 6, c.p.c.: A jurisdiction clause is valid if agreed before the dispute arises, and an insurer must demonstrate full contractual authority to be a proper defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23055/2021 R.G. proposto da : VERSICHERUNGSBURO DR. IGNAZ FIALA GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA N 195, presso lo studio dell’avvocato MILITO PAGLIARA DRINGA (MLTDNG71C67H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESCE ALESSANDRO MARCO (PSCLSN62L18Z133I) -ricorrente- contro EREDI DI BONFIGLIETTI LUIGI SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. DULCERI 36, presso lo studio dell’avvocato VALENTE BARBARA (VLNBBR71A44H501H) rappresentata e difes a dall'avvocato GIARE' GIORGIO (GRIGRG47R01L182P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 971/2021 depositata il05/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche la società VERSICHERUNGSBÜRO DR. IGNAZ FIALA GmbH ricorre, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 971 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - il 20 maggio del 2009, su autorizzazione di alcune compagnie di assicurazione, aveva emesso una polizza per la copertura della responsabilità della snc Bonfiglietti quale autotrasportatore; - l’assicurato, poi divenuto Eredi Bonfiglietti snc, aveva subìto un furto durante un trasporto su strada nel (settembre del) del 2009; - era stata convenuta dall’assicurato a sua volta chiamato a rispondere in giudizio dalla società Chubb Insurance assicuratore del proprietario delle merci trasportate, società VDC, in via surrogatoria ex art. 1916, cod. civ., avendo pagato il proprio assicurato; - il Tribunale aveva accolto sia la domanda di Chubb Insurance sia quella della snc Eredi Bonfiglietti, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - la clausola di proroga della competenza internazionale, a favore del Tribunale di Vienna, opposta dalla deducente, non era valida per violazione dell’art. 13, comma 1, dell’applicabile regolamento unionale n. 44 del 2001, non essendo invocabile in favore dell’assicuratore che aveva predisposto le condizioni generali di contratto cui aveva aderito l’assicurato; - la deducente era legittimata essendo conferitaria nel contratto dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale; resiste con controricorso la Eredi Bonfiglietti snc;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 del regolamento unionale n. 44 del 2001, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i criteri di proroga legittima della competenza giurisdizionale internazionale, quale definita dalle norme invocate, erano alternativi e non cumulativi, sicché, essendosi trattato di convenzione posteriore all’insorgere della controversia, sussisteva la competenza esclusiva del Tribunale di Vienna; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., 1917, cod. civ., 17 della direttiva unionale n. 138 del 2009, 13, 14, d.lgs. n. 209 del 2005, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la ricorrente era un mero agente dei coassicuratori, con poteri sostanziali ma non processuali né tali da poter essere legittimato passivamente per le quote di quelli;
Consideratoche il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; parte ricorrente pone a base della sua censura la posteriorità della pattuizione sulla competenza rispetto alla lite, invocando come visto l’alternatività prevista dall’art. 13 del regolamento n. 44 del 2001, “ratione temporis” applicabile, e in specie il disposto del n. 1; ma l’assunto risulta indimostrato, posto che il furto avvenne nel settembre 2009 (sentenza di prime cure, pag. 1), la polizza si indica emessa nel maggio 2009 (ricorso, pag. 1), la chiamata in lite nel luglio 2012 (ricorso, pag. 3); né il motivo spiega la ragione per cui il presupposto di fatto affermato avrebbe dovuto essere corretto e quando e come accertato in tal senso, con conseguente aspecificità; il secondo motivo è inammissibile; la Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, ha affermato che le clausole contrattuali conferivano poteri anche processuali di azione in nome dei coassicuratori alla società ricorrente (pag. 6); la censura esposta in ricorso afferma il contrario riportando però solo un piccolo frammento di locuzione contrattuale (pag. 13), non altro, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile (Cass., Sez.
U., 27/12/2009, n. 34469), né comunque illustrando e discutendo compiutamente i singoli contenuti contrattuali riferiti assertivamente al solo ambito “stragiudiziale” (stessa pag. 13 del ricorso); dall’evidenziata aspecificità deriva l’anticipata inammissibilità; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.400,00per onorari, oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali, in favore di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovut