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Ordinanza — n. 7900/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of apostille on foreign notary power of attorney, rendering it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7900/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the foreign notary power of attorney lacked the required Hague Apostille. The appellant, De Michelis, argued that the lower courts ignored his right to subrogation in unit-linked insurance contracts, but the procedural defect in the legal representation document was fatal. The court ruled that the absence of an apostille creates an insurmountable defect in the special power of attorney, which cannot be cured by subsequent actions or renewal.

Regesto Legislator

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Law 20 December 1966, n. 1253; Convention of The Hague of 5 October 1961: A special power of attorney authenticated by a foreign notary is inadmissible for a cassation appeal if it lacks the mandatory Apostille, as this defect is incurable and violates the principle of personal identity verification.

Parole chiave

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Hague Apostille Convention special power of attorney inadmissibility of appeal foreign notary authentication cure of procedural defect assicurazione vita legata a fondi azienda unitaria nell'assicurazione infortuni diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Law 20 December 1966, n. 1253
Convention of The Hague of 5 October 1961
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.
Art. 182 cod. proc. civ.
37434, continua a riferire l’istituto della sanatoria prevista dall’art. 182 cod.
Art. 365 cod. proc. civ.
civ., poiché, per il giudizio di legittimità, l’art. 365 cod. proc. civ. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso” (Cass.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 1406 cod.civ
–violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 cod.civ., in relazione all’esercizio dei diritti derivanti dal subentro nei contratti.
art. 1322 cod. civ
art. 182 cod. proc. civ
37434, continua a riferire l’istituto della sanatoria prevista dall’art. 182 cod. proc. civ.
art. 365 cod. proc. civ
civ., poiché, per il giudizio di legittimità, l’art. 365 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord. 01/08/2017, n. 19100
1253 (per il caso di carenza di “apostille” se prevista: Cass., ord. 01/08/2017, n. 19100, Rv.
Cass., ord. 15/11/2017, n. 29651
645269-02; in senso analogo: Cass., ord. 15/11/2017, n. 29651, Rv.
Cass., ord. 19/07/2018, n. 19321
Cass., ord. 19/07/2018, n. 19321).
Cass. Sez. 1, ord. 25 novembre 2022, n. 34867
Cass. Sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15073
666448-01; Cass. Sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15073, Rv.
Cass. Sez. U. 21/12/2022, n. 37434
Del resto, Cass. Sez. U. 21/12/2022, n. 37434, continua a riferire l’istituto della sanatoria prevista dall’art.
Cass. 25/11/2022, n. 34867
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5068-2021proposto da: DE MICHELIS MICHELE, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo ESINI, Paolo ESINI; -ricorrente - contro HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,in persona del legale rappresentante, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’Avvocato Alessandro PAPPALARDO; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 2044 / 2 0 del la Corte d’appello d i Milano , depositata il 04/08/2020;

Oggetto ASSICURAZIONE VITA Ricorso per cassazione - Procura speciale autenticata per atto notarile svizzero -Assenza di “apostille” - Inammissibilità del ricorso R.G.N.5068/2021 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.Michele De Michelis ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2044/20, del 4/8/2020, della Corte d’appello di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1350/18, del 1° ottobre 2018, resa dal Tribunale di Como –ha rigettato la domanda proposta nei confronti di Hansard Europe Designated Activity Company (d’ora in poi, “Hansard”), volta a conseguire, in via di principalità, la condanna della stessa a restituirgli le somme (maggiorate di interessi) versate in esecuzione di un contratto di assicurazione qualificato come “Unit- Linked”, in ragione della nullità dello stesso, ovvero, in via di subordine, l’accertamento dell’inadempimento della convenuta e la sua condanna al risarcimento del danno.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere subentrato in due contratti, aventi ad oggetto polizze qualificate come “Unit-Linked”, in relazione ai quali aveva, poi, esercitato il diritto di recesso. Non avendo ottenuto – a seguito di contestazioni in merito alla validità delle polizze –il rimborso dei premi versati, il De Michelis adiva l’autorità giudiziaria, la quale, istruita la causa anche mediante lo svolgimento di CTU, rigettava, però,ogni sua domanda. La decisione del primo giudice veniva confermata in appello, atteso il rigetto del proposto gravame.

3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione il De Michelis, sulla base –come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 cod.civ., in relazione all’esercizio dei diritti derivanti dal subentro nei contratti. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “tutte le considerazioni e contestazioni svolte da parte appellante avverso la tipologia e struttura di investimento risultano dirette contro il soggetto errato, posto che avrebbero dovuto essere svolte nei confronti dei cedenti e non già del soggetto «artefice» del prodotto”.

Così pronunciandosi, tuttavia, la Corte territoriale ha mostrato di ignorare– secondo il ricorrente – che la cessione del contratto non può pregiudicare in alcun modo l’esercizio dei diritti, derivanti dallo stesso, da parte del cessionario, subentrando il medesimo nella stessa posizione del cedente. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. w-bis), 25-bis e 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e delle circolari ISVAP, oltre a motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in relazione alla qualificazione dei contratti di cui è causa, avendo la Corte territoriale ritenut o gli stessi , erroneamente , prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione riconducibili alle polizze “Unit- Linked”, mentre si trattava, in realtà, di contratti atipici, alieni ai modelli previsti dal TUF. 3.3.

Il terzo motivo denuncia motivazione carente, contraddittoria e illogica e omesso esame circa più fatti decisivi in relazione alla domanda di nullità dei contratti per cui è causa. Sostiene il ricorrente, sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio, e segnatamente del fatto che la compagnia assicuratrice non ha costituito un fondo interno propriamente detto, né ha investito i premi in OICR esterni, che i contratti “ de quibus ” dovessero essere qualificati come un’anomala gestione personalizzata di portafogli di investimento su prodotti non distribuibili in Italia o come atipici prodotti di investimento alieni da quelli previsti dal TUF (e conseguentemente non diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ.) o, infine, come contratti specificamente mirati ad aggirare le rigorose norme autorizzatorie, organizzative e comportamentali che disciplinano la prestazione di servizi di investimento nel nostro Paese. 3.4.

Il quarto motivo denuncia motivazione carente, contraddittoria e illogica in relazione alla domanda di accertamento dell’inadempimento dei contratti per cui è causa, essendosi la motivazione esaurita in sole nove righe, che hanno “elevato ad accertamento l’acritico recepimento dei dati parziali e privi di pezze giustificative resi dalla compagnia” convenuta. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia omessa pronuncia e/o motivazione sulla domanda relativa alla restituzione delle somme abusivamente trattenute a titolo di “ring fence”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Hansard, chiedendo che essa fosse dichiarata inammissib ile – e ciò, innanzitutto , per carenza di procura, trattandosi di documento redatto in Svizzera, ma non legalizzato mediante “apostille” –o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE9. Il ricorso è inammissibile. 9.1. Ricorre, infatti, l’eccepita nullità della procura, autenticata da notaio svizzero, ma non legalizzata attraverso il ricorso alle “apostille”, così come prescritto dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (per il caso di carenza di “apostille” se prevista: Cass., ord. 01/08/2017, n. 19100, Rv. 645269-02; in senso analogo: Cass., ord. 15/11/2017, n. 29651, Rv. 646641- 01;

Cass., ord. 19/07/2018, n. 19321). Né vale a sanare tale nullità l’iniziativa assunta dal ricorrente con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, “poiché costituisce principio inderogabile dell’ordinamento italiano che l’attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell’atto in sua presenza, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall’art. 182 cod. proc. civ., poiché, per il giudizio di legittimità, l’art. 365 cod. proc. civ. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso” (Cass.

Sez. 1, ord. 25 novembre 2022, n. 34867, Rv. 666448-01; Cass. Sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15073, Rv. 649567-01): requisito che deve sussistere, pertanto, al momento dell’instaurazione del giudizio di legittimità e non è suscettibile di utile sopravvenienza. Del resto, Cass. Sez. U. 21/12/2022, n. 37434, continua a riferire l’istituto della sanatoria prevista dall’art. 182 cod. proc. civ. ai soli gradi di merito, mentre pure in tempo successivo a tale arresto la giurisprudenza di legittimità ha continuato a configurare come insanabile il vizio della procura speciale rilasciata all’estero priva di regolare apostille, perfino quando questa sia stata apposta, ma da essa non risulti la firma dell’atto in presenza dell’ufficiale che la ha rilasciata (Cass. 25/11/2022, n. 34867).10.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

11. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara i nammissibile il ricorso , condannando Michele De Michelis a rifondere, a Hansard Europe Designated Activity Company, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co