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Ordinanza — n. 7896/2024 — snciv Generato dall'IA

Condominium appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify procedural history for novelty grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7896/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the condominium's appeal inadmissible because the appellant failed to specify the procedural history regarding the novelty of their second and third grounds. The appellant argued that the lower court improperly attributed the cause of water infiltration to the tenant's use of a tuff cave, but the court found no specific criticism of technical competence in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay the unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1227 c.c.; Art. 1117 c.c.: Where a legal issue implying a factual finding is not addressed in the appealed judgment, the appellant must specify the procedural act where it was raised to avoid inadmissibility for novelty.

Parole chiave

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inadmissibility novelty procedural history specification technical competence review concurrent fault reduction co-ownership presumption responsabilità del locatore responsabilità per danni da acqua risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.
Art. 115 c.p.c.
–violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.
Art. 2051 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 1227, comma 1 c.c.
Il ricorrente, infatti, non chiarisce quale sia stata la sede processuale – o meglio, se ve ne sia stata una – nella quale fu postala questione della riduzione del danno ex art. 1227, comma 1, cod.
Art. 1117 c.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R.
art. 696 cod. proc. civ
art. 115 cod.proc. civ
–violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ.
art. 2 Cost
civ., nonché dell’art. 2 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910
Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735
645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.
Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22200-2020proposto da: CONDOMINIO VIA POSILLIPO 40,in persona dell’ a mministratore “pro tempore”, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni CARINI; -ricorrente - contro PASCOTTO FABRIZIO; -intimato - Avverso la sentenza n. 305 / 2 0 del la Corte d’appello d i Napoli , depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto GESTIONE D’AFFARI Inammissibilità del ricorso R.G.N.22200/2020 Cron.

Rep. Ud.05/10/2023 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1. Il Condominio di via Posillipo 40, in Napoli, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 305/20, del 27 gennaio 2020, della Corte d’appello di Napoli, che – in parziale accoglimento, nella contumacia del Condominio, del gravame esperito da Fabrizio Pascotto avverso la sentenza n. 9165/12, del 3 settembre 2012, del Tribunale della stessa città – lo ha condannato a pagare al medesimo Pascotto la somma di € 13.044,06 a titolo di risarcimento danni da infiltrazioni, oltre spese giudiziali, ivi comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dal Pascotto, il quale lamentava danni ad un proprio immobile (un loft ricavato in una grotta tufacea, sottostante ad una rampa discale di proprietà condominiale), in ragione di un fenomeno infiltrativo, per l’accertamento delle cui cause si era proceduto all’espletamento dell’incombente di cui all’art. 696 cod. proc. civ. Rigettata la domanda risarcitoria dal primo giudice (che a tale esito perveniva sul rilievo che la causa primaria delle infiltrazioni era da individuarsi nella fisiologica permeabilità dello strato tufaceo della volta), la stessa veniva parzialmente accolta in appello, nella contumacia – che il Condominio definisce frutto di un “disguido” – dell’appellato. Il giudice di seconde cure, in particolare, condannava il condominio al ristoro del danno emergente, ma non pure del lucro cessante.

3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il Codominio, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 2 Cost. Si censura la sentenza impugnata per aver riformato la decisione del primo giudice, in quanto esso avrebbe fatto uso –in base alla ricostruzione che il ricorrente propone del “dictum” della Corte territoriale – di una cognizione specifica di natura tecnica, che esulava dai suoi poteri, così pervenendo alla conclusione di attribuire la causa del danno da infiltrazione al “fatto” dello stesso danneggiato, avendocostui adibito ad abitazione l’interno di una grotta tufacea incompatibile con la destinazione abitativa.

Assume, per contro, il ricorrente che il giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione del potere di cui all’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di conoscenza non di natura soggettiva, bensì oggettiva, ricavabile sia dal contesto della CTU, sia dalla non contestazione del Pascotto. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt.2051 e 1227 cod. civ. Il ricorrente evidenzia che, stante l’impropria collocazione dell’abitazione all’interno della struttura tufacea, sussistevano i presupposti per valutare la riduzione del danno, in ragione del concorso del danneggiato.

Come risulta, infatti, dall’espletata consulenza, il Pascotto, oltre a non rispettare la destinazione originaria dell’immobile quale “grotta”, non avrebbe eseguito le opere necessarie alla protezione delle strutture tufacee, essendosi limitato a coprire la volta con un controsoffitto. 3.3. Infine, il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1223, commi 2 e 3, 1125 e 2051 cod. civ. Sul presupposto –che si assume attestato dalla CTU – che la struttura condominiale, da cui ha tratto origine il danno , era sovrastante quella danneggiata, il ricorrente sostiene che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1123 e 1125 cod. civ. (che ripartisce in parti eguali l’onere di custodia, e quindi anche l’obbligo risarcitorio-riparatorio, tra il condominio e il proprietario dell’immobile sottostante), il giudice di appello avrebbe dovuto espungere dalle voci contenenti il computo metrico allegato all’ATP quelle che erano a carico del Pascotto, e non attribuirle, invece,interamente al Condominio.

Costituirebbe, infatti, “ius receptum” –secondo il ricorrente – il principio per cui, allorquando l’area scoperta funge da copertura, riparo e protezione delle unità immobiliari sottostanti, è applicabile la presunzione di comproprietà ex artt. 1117 cod. civ., con paritaria ripartizione di oneri di custodia e risarcitori.

4. È rimasto solo intimato il Pascotto.

5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso è inammissibile, quanto a ciascuno dei motivi in cui si articola. 7.1. L’inammissibilità del primo motivo discende dal fatto che esso non coglie– né, quindi, con essa si confronta criticamente – l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01). Difatti,la – parziale – riforma della pronuncia resa in prime cure risulta basata, dalla Corte partenopea, sul fatto che il Condominio nonha provato che la causa delle infiltrazioni era da addebitare alla permeabilità della volta tufacea del locale del Pascotto.

Nessuna valutazione, dunque, viene espressa, nella sentenza impugnata, circa un preteso deficit di cognizioni tecniche in capo al primo giudice. 7.2. Anche il secondo motivo di ricorso èinammissibile. Il ricorrente, infatti, non chiarisce quale sia stata la sede processuale – o meglio, se ve ne sia stata una – nella quale fu postala questione della riduzione del danno ex art. 1227, comma 1, cod. civ., in ragione del concorso del danneggiato. Dell’avvenuta devoluzione, ai giudici di merito, di tale questione non vi è traccia nello stesso ricorso, prima ancora che nella sentenza impugnata.

Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass.

Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02). 7.3. Le stesse considerazioni, e il medesimo esito dell’inammissibilità, vanno affermati p ure in relazione a l terzo motivodi ricorso. Il ricorrente, neppure in questo caso, chiarisce se pose, sin dal primo grado di giudizio , la questione della presunzione di comproprietà ex artt. 1117 cod. civ., con conseguente paritaria ripartizione di oneri di custodia e risarcitori.

8. Nulla va disposto quanto alle spesedel presente giudizio di legittimità, essendo il Pascottorimasto solo intimato.9. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Cortedichiara inammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,