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Sentenza — n. 7895/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify unexamined documents and improper invocation of substantive law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7895/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Cecchini inadmissible against a lower court judgment dismissing his claim for the return of funds. Cecchini argued the bank improperly liquidated pledged financial instruments, but the court found his complaint regarding specific unexamined documents failed to meet procedural requirements under Article 366 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected because the appellant did not identify the precise documents he claimed were not properly evaluated, rendering the grievance procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.: An appeal based on the non-examination of documents is inadmissible if the appellant fails to specifically identify and describe the content and location of the unexamined documents within the case file.

Parole chiave

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inadmissibility specific identification unexamined documents procedural defect pledge of securities civil procedure code substantive law violation caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi trasgressione del requisito, prescritto a pena di ammissibilità del ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, num.
Art. 2786 cod. civ.
Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia « violazione dell’art. 2786 cod. civ. e dell’art.
Art. 34 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213
e dell’art. 34 del d.lgs.
Artt. 1175 e 1375 cod. civ.
213, nonché violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 2786 cod. civ
Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia « violazione dell’art. 2786 cod. civ.
art. 1362 cod. civ
Il secondo mezzo, per violazione dell’art. 1362 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
Con il terzo motivo, per «violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/04/2022, n. 13024
Cass. 31/03/2022, n. 10525
13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525;
Cass. 05/08/2021, n. 22366
Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass.
Cass. 26/02/2020, n. 5279
22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass.
Cass. 08/11/2019, n. 28887
5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass.
Cass. 29/10/2018, n. 27415
28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9552/2021R.G. proposto da CECCHINI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, via Leone IV, n. 99, presso lo studio dell’Avv. Bruno Spagna Musso, dal quale è rappresentatoe difeso -ricorrente - contro BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, presso lo studio dell’Avv. Aldo Ferrari, dal quale, unitamente all’Avv. Simone Pistelli, è rappresentatoe difeso -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1 2 41 /202 0 del la CORTE DI APPELLO DI GENOVA,depositata il giorno 22 dicembre 2020.

PEGNO SU STRUMENTIFINANZIARI DEMATERIALIZZATIr.g. n. 5952/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 24 gennaio2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI,che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv.BRUNO SPAGNA MUSSO, per parte ricorrente ; udito l’Avv.SIMONE PISTELLI, per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Gianluca Cecchini domandò giudizialmente la condanna del la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo società cooperativa (in appresso, per brevità:

Banca VLG) al pagamento dell’importo di euro 200.000, adducendone l’indebito prelevamento dal proprio conto corrente. A suffragio dell’azione, riferì, in punto di fatto: -)di aver stipulato con la Banca VLG due contratti di pegno, aventi ad oggetto il valore di due strumenti finanziari dematerializzati (ciascuno dell’importo nominale di euro centomila), a garanzia delle obbligazioni assunte (con mutuo chirografario ed apertura di credito ) dalla società Guido s.r.l., con la previsione pattizia che «qualora si verifichi il rimborso totale o parziale dei titoli stessi, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate»; -) venuti a scadenza i titoli, la Banca LVG aveva, dapprima, liquidato le somme su un conto personale a lui intestato (e non già su un conto tecnico indisponibile) e, di poi, trasferito le stesse su un conto intestato allasocietà garantita, portandole a copertura e decurtazione del saldo debitoredel conto di detta società.

2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

3. Ricorre per cassazione Gianluca Cecchini, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca LVG.

4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha invocato il rigetto del ricorso.

5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.r.g. n. 5952/2021 Cons. est. Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia « violazione dell’art. 2786 cod. civ. e dell’art. 34 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nonché violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». In sintesi, l’impugnante reputaillegittima l’appropriazione ad opera della Banca LVG, «senza una nuova contrattazione della garanzia», delle somme rimesse nella disponibilità del cliente; sostiene inoltre che la sentenza impugnata si fonda sul principio giuridico, invece errato, per cui le somme derivanti da conversioni di titoli dematerializzati dati in pegno mantengonol’originaria funzione di garanzia.

2. Il secondo mezzo, per violazione dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta l’inosservanza del principio ermeneutico «in base al quale, ai fini della comune intenzione delle parti, occorre tener conto del senso letterale delle parole e non solo». In particolare, si deduce che, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, nei contratti di pegno in esame non era «prevista la decisiva circostanza che alla conversione dei titoli, stante l’avvenuta scadenza degli stessi, avesse fatto seguito il relativo spossessamento».

3. I due motivi - da scrutinare congiuntamente, dacché avvinti da intrinseca connessione -sono inammissibili, per una comune ragione. 3.1. L’argomentazione con gli stessi sviluppata sottende, quale necessario presupposto dell’asserita appropriazione illegittima, un accadimento fattuale (l’accredito delle somme rivenienti dai titoli dematerializzati su un conto corrente non solamente personale , quanto, soprattutto, a disposizione di Gianluca Cecchini) non soltanto non affermato, ma addirittura contrario a quanto acclarato dalla sentenza impugnata.

In quest’ultima, con inequivoca chiarezza, si legge infatti che la documentazione acquisita prova il trasferimento delle somme derivate r.g. n. 5952/2021 Cons. est. Raffaele Rossi dallo svincolo dei titoli «sul conto corrente n. 00834291/91 che non corrispondeva al conto corrente personale del sig. Cecchini, contrassegnato con il n. 00834291/90». Tanto rende evidente che la ratio decidendi della gravata sentenza sta appunto nella dirimente circostanza della non disponibilità, da parte del ricorrente, del conto corrente di accredito delle somme ricavate dallo svincolo dei titoli.

Orbene, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondasu una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito (tra le tante, Cass. 11/11/2015, n. 23045), essendo in ogni caso escluso un nuovo apprezzamento dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. 01/06/2021, n. 15276). 3.2. Il secondo motivo, inoltre, si limita (e si esaurisce) a negare sic et simpliciter la correttezza della esegesi del contratto operata dal giudice territoriale, ma senza illustrare o rappresentare in cosa consisterebbe il preteso errore ermeneutic o e, dunque, per quale ragione sarebbe stata violata la norma invocata nella rubrica.

4. Con il terzo motivo, per «violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e connessa apparente motivazione», si asserisce che la Corte di merito, nello statuire che «il conto corrente, su cui erano state versate le somme conseguenti alla conversione di titoli dati in pegno, non fosse nella disponibilità del Cecchini», ha « dimostrato una non diligente valutazione del materiale probatorio»e non ha « dato compiutamente conto di tali affermazioni, ponendo in essere una motivazione appunto apparente».

Il motivo è inammissibile, per plurime, concorrenti, ragioni. 4.1. In primo luogo, per la radicale improprietà del richiamo, quale norma trasgredita, all’art. 116 del codice di rito. Per costante orientamento di questa Corte, l’inosservanza dell’art.116 cod. proc. civ. giustifica la proposizione dell’impugnazione di r.g. n. 5952/2021 Cons. est. Raffaele Rossi legittimità soltanto qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892). La censura del ricorrente, per come in concreto formulata, diverge dal paradigma ora rappresentato: essa, infatti, si risolve nelpostulare un errato apprezzamento di un «materiale istruttorio» non meglio individuato, cioè a dire nemmeno identificando i mezzi asseverativi asseritamente mal considerati, con una genericità che di per sé sola si riverbera, in maniera inficiante, sull’ammissibilità del motivo. 4.2. Del pari inammissibile la denuncia del vizio motivazionale, dacchésvolta non trascrivendo in ricorso, in imperfetta ottemperanza al principio di specificità che informa l’atto introduttivo del giudizio per cassazione, la trama argomentativa asseritamente inficiata: così, tuttavia, minando irrimediabilmente la possibilità di conoscenza del fatto processuale ad opera della Corte (cui è istituzionalmente preclusa la lettura degli atti processuali), nonché, per l’effetto, la possibilità di vagliare la censura.

Solo per completezza argomentativa, si rileva la infondatezza della contestazione sulla motivazione della pronuncia: in essa, al contrario, l’intero dipanarsi della vicenda fattuale oggetto di causa (in particolare, l’accredito con successivo riaddebito) è stato ricostruito e vagliato nella sua conformità al regolamento d’interessi contrattuale, con argomenti chiari e precisi, idonei a rendere agevolmente ed immediatamente percepibile il ragionamento posto a fondamento della decisione adottata, anche con riferimento alle regulae iuris applicate.

5. Il quarto mezzo, articolato in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., denuncial’omesso esame di un fatto r.g. n. 5952/2021 Cons. est. Raffaele Rossi decisivo « riguardo alla prova documentale attestante, in tutta evidenza, la messa a disposizione in favore del Cecchini, mediante accrediti sul conto corrente, della somma derivante dalla conversione dei titoli dematerializzati e connesso spossessamento». Deduce che «dagli atti di causa risulta inconfutabilmente che con lettera di addebito ed accredito in conto corrente, la Banca ha comunicato al Cecchini in data 24/05/2013 che la somma in questione di euro 200.000 è rientrata nella sua piena disponibilità mediante bonifico; inoltre, dall’estratto in data 31/12/2023 del conto 834291 intestato al Cecchini risulta l’accredito di detta somma».

Anche questo motivo è inammissibile, perplurime ragioni. 5.1. In primis , perché evoca a sproposito la fattispecie di impugnazione di legittimità disciplinata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.: il fatto decisivo per il giudizio considerato da quest’ultima norma è da intendersi in una accezione storico - fenomenica, ovvero nel significato di concreto accadimento di vita, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525;

Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415). Nella prospettazione del ricorrente, il «fatto» è rappresentato da una prova documentale, di cui, peraltro, si lamenta non già l’omessa considerazione, ma una non attenta valutazione. 5.2. In secondo luogo, con l’anodino ed indistinto richiamo agli «atti di causa» la doglianza non individua, puntualmente e specificamente, i documenti assertivamente non esaminati, dei quali, comunque, non riporta o trascrive in ricorso il contenuto (neanche per stralci essenziali o nei passaggi di interesse) e non ne specifica la collocazione nell’àmbito del fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità: così integrando una chiara r.g. n. 5952/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi trasgressione del requisito, prescritto a pena di ammissibilità del ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ..

6. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 .

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente, Gianluca Cecchini, alla refusione in favore della parte controricorrente, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo società cooperativa, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove