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Ordinanza Interlocutoria — n. 7886/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new panel due to conflict of interest regarding delegated counsel acting as rapporteur.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7886/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the lower court's confirmation of revocatory actions regarding asset transfers. The appellants argued for the invalidity of these transfers based on creditor prejudice, while the respondent maintained the transfers were ineffective due to the debtor's lack of remaining assets. The court decided to remand the case to a new panel because the delegated counsel who proposed accelerated settlement was also the rapporteur, creating a potential conflict of interest not yet resolved by the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.; Art. 380-bis cod.proc.civ.: When a delegated counsel who proposed accelerated settlement acts as the rapporteur, the case must be remanded to a new panel if the Supreme Court has not yet ruled on the nomofilactic issue regarding this conflict of interest.

Parole chiave

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revocatory action conflict of interest rapporteur eligibility accelerated settlement remand to new panel creditor prejudice asset transfer invalidity revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
Considerato che I ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.
Art. 380-bis cod.proc.civ.
Il Consigliere delegato aveva proposto la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., stante la ritenuta infondatezza dell’unico motivo.
art. 380 bis cod.proc.civ
Il Consigliere delegato aveva proposto la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., stante la ritenuta infondatezza dell’unico motivo.
art. 2901 cod.civ
lamentano l’ erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 2901 cod.civ.
art. 2729 cod.civ
anche in riferimento all’art. 2729 cod.civ., in relazione alla prova della sussistenza dell’eventus damni.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza della Prima Presidente del 18/09/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8901/2022 R.G. proposto da: SAGRETTI ELEONORA, OLMO S.R.L., in persona in persona del legale rappresentante, SAGRETTI FRANCO, ITALMARCHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante , SAGRETTI FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato GUERRINO ORTINI (RTNGRN60R16G157L); -ricorrenti- contro UBI LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO (CRLNLM70L20H501V), rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO FRANCIA (FRNSFN66E03A271N); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 5/2022 depositata il 10/01/2022 e notificata in data 20/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che Medioleasing S.p.a. evocava in giudizio le società Italmarche ed Olmo e personalmente Eleonora Sagretti innanzi al Tribunale di Macerata, proponendo azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 cod.civ. in relazione all’atto con cui Italmarche aveva ceduto il 50% del capitale sociale della partecipata S.I.C. - Società Immobiliare Civitanovese- alla Olmo S.r.l. nonché all’atto con cui sempre Italmarche aveva ceduto il 10% del capitale sociale della Musone Società Agricola S.r.l. a Eleonora Sagretti, adducendo che si trattava di atti disposizione del patrimonio di Italmarche che avrebbero arrecato pregiudizio alle sue ragioni di credito, in quanto Italmarche aveva garantito, con fideiussione, l’adempimento di cinque rapporti di leasing.

Con sentenza n. 449/2019, il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda attorea e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi. Con provvedimento n. 5/2022, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato integralmente le statuizioni del giudice di prime cure, ritenendo sussistenti tanto l’eventus damni quanto la scientia damni, atteso che:

i) provata la modifica del patrimonio del debitore, quest’ultimo non aveva dimostrato né di essere titolare di altri beni aggredibili né che il suo patrimonio residuo era di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori; ii) data la natura onerosa degli atti dispositivi e il fatto che essi erano stati posti in essere dopo il sorgere del credito, per dichiararli inefficaci era sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo alle ragioni dei creditori, da provarsi anche tramite presunzioni. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso, fondato su un solo motivo, Eleonora Sagretti e le società Olmo S.r.l. e Italmarche S.r.l. in liquidazione.

Ha resistito con controricorso Ubi Leasing. S.p.a. Il Consigliere delegato aveva proposto la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., stante la ritenuta infondatezza dell’unico motivo. Eleonora Sagretti e le società Olmo S.r.l. e Italmarche S.r.l. in liquidazione hanno formulato istanza, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, di decisione del ricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata, dunque, ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che I ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. lamentano l’ erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 2901 cod.civ. anche in riferimento all’art. 2729 cod.civ., in relazione alla prova della sussistenza dell’eventus damni. Non essendosi le Sezioni Unite di questa Corte ancora pronunciate sulla questione di rilievo nomofilattico (ord. del 18/09/2023, resa pubblica in data 19/09/2023, della Prima Presidente) circa se il Consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata possa entrare a far parte, nella veste di relatore, del Collegio giudicante, va disposto il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso nella Camer