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Decreto — n. 7884/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7884/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7884/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29236/2022 R.G. proposto da : AL CARROPONTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COPPOLA VINCENZO (CPPVCN57L10H224H), RIVA IPPOLITA (RVIPLT78S65F133B) -ricorrente- contro E-DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in BRESCIA VIALE STAZIONE 59, presso lo studio dell’avvocato ZAPPA PAOLA (ZPPPLA64C65B157W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro A.B. ENERGIE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELEUSE BONOMI ANTONIO (DLSNTN70H05F205K) -controricorrente- nonchè contro A2A ENERGIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.564/2022 depositata il 09/05/2022.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7884/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AL CARROPONTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COPPOLA VINCENZO (CPPVCN57L10H224H), RIVA IPPOLITA (RVIPLT78S65F133B) -ricorrente- contro E-DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in BRESCIA VIALE STAZIONE 59, presso lo studio dell’avvocato ZAPPA PAOLA (ZPPPLA64C65B157W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro A.B. ENERGIE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELEUSE BONOMI ANTONIO (DLSNTN70H05F205K) -controricorrente- nonchè contro A2A ENERGIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.564/2022 depositata il 09/05/2022.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale dilazione di pagamento contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29236/2022 R.G. proposto da : AL CARROPONTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COPPOLA VINCENZO (CPPVCN57L10H224H), RIVA IPPOLITA (RVIPLT78S65F133B) -ricorrente- contro E-DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in BRESCIA VIALE STAZIONE 59, presso lo studio dell’avvocato ZAPPA PAOLA (ZPPPLA64C65B157W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro A.B. ENERGIE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELEUSE BONOMI ANTONIO (DLSNTN70H05F205K) -controricorrente- nonchè contro A2A ENERGIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.564/2022 depositata il 09/05/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così