Decreto — n. 7882/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28424/2022 R.G. proposto da : POGGI JESSICA, elettivamente domiciliato in VIAREGGIO CORSO GARIBALDI 152 -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORINI GIAMPAOLO (MRNGPL73R03E625O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TANARO SPV, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO RAFFAELLA (GRCRFL68M43D086B) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n.406/2022 depositata il 27/04/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7882/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : POGGI JESSICA, elettivamente domiciliato in VIAREGGIO CORSO GARIBALDI 152 -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORINI GIAMPAOLO (MRNGPL73R03E625O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TANARO SPV, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO RAFFAELLA (GRCRFL68M43D086B) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n.406/2022 depositata il 27/04/2022.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28424/2022 R.G. proposto da : POGGI JESSICA, elettivamente domiciliato in VIAREGGIO CORSO GARIBALDI 152 -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORINI GIAMPAOLO (MRNGPL73R03E625O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TANARO SPV, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO RAFFAELLA (GRCRFL68M43D086B) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n.406/2022 depositata il 27/04/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,