Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380 bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Pagliacci, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, MBCredit Solutions, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25117/2022 R.G. proposto da : FICERAI MARCO, FICERAI GIORGIO, FICERAI DAVIDE, MATALUCCI ROMINA, TRAINI VIOLA, FICERAI SIMONE, FICERAI SARA, elettivamente domiciliati in ASCOLI PICENO VIA G AMADIO, 36, presso lo studio dell’avvocato PAGLIACCI ANTONIO (PGLNTN69S26A462W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 82, presso lo studio dell’avvocato MANZIONNA GIULIA (MNZGLI89R60H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato BORDIGA FRANCESCO (BRDFNC81L28F205P) -controricorrente- nonchè contro BANCA INTESA SANPAOLO SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.242/2022 depositata il 08/03/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i