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Decreto — n. 7880/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 7880/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Giovanni Fiannacca, challenged a second-instance judgment against Italy Gas Rete SpA but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the applicant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal proposed settlement procedure extinction of cassation proceedings forty-day time limit procedural default dismissal versamento dell'anticipo delle spese assunzione delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380 bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21632/2022 R.G. proposto da : FIANNACCA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato RANDAZZO ROBERTO (RNDRRT64P22F158A) rappresentato e difeso dall'avvocato CRIMI ANGELO (CRMNGL66B27F158S) -ricorrente- contro ITALGAS RETI SPA, elettivamente domiciliato in MESSINA PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO N. 4, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PARISI ACHILLE (PRSCLL61C09F158Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.19/2022 depositata il 12/01/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,