Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, represented by an attorney, did not request a decision on the proposal, while the opposing parties sought dismissal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11522/2023 R.G. proposto da : NICOLI CATIA, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA PANEBIANCO N. 682, presso lo studio dell’avvocato LENTI CIRO PASQUALE (LNTCPS63A02L049L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, NQ PROC POP NPLS 2018 SRL, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA NICOLA SERRA NR.109, presso lo studio dell’avvocato ALOE ANTONIO (LAONTN74L21D086F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SPOSATO GIUSEPPE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, POP NPLS 2018 SRL, BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, POP NPLS 2018 SRL, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, SPOSATO GIUSEPPE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.369/2023 depositata il 22/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deci