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Decreto — n. 7856/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for early case termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 7856/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for early case definition. The appellant, represented by two lawyers, did not file an objection or request a decision after the court communicated the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court applied the statutory rule that such inaction results in the automatic extinction of the proceedings without any further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for early definition of a cassation appeal results in the automatic extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction early case definition failure to respond Code of Civil Procedure procedural default diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che non è luogo a provvedere sulle spese;
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che non è luogo a provvedere sulle spese;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9513/2022 R.G. proposto da : ROVERA DALILA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO (CRLNLM70L20H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONELLI CLAUDIO (BNLCLD62R24F351B) -ricorrente- contro UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, VINAI GJONNY, VINAI LUIGI -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE CUNEO n.766/2021 depositata il 30/09/2021. Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che non è luogo a provvedere sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente