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Decreto — n. 7855/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for early termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 7855/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for early termination under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant, representing Mr. Franciosi, did not file an instance for a decision after receiving the communication, while the State Attorney General argued for the application of the statutory extinction rule. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for early termination of the cassation appeal results in the automatic extinction of the proceedings and the mutual compensation of costs.

Parole chiave

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early termination proposal extinction of proceedings cassation appeal dismissal mutual compensation of costs failure to respond revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, ma, considerato il secondo comma dell’art.
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, ma, considerato il secondo comma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7832/2022 R.G. proposto da : FRANCIOSI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISOLE DEL CAPO VERDE, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO ALFONSO (DBNLNS58R12H501C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5920/2021depositata il 13/09/2021. Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, ma, considerato il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si ritiene di far luogo alla loro compensazione, attesa la desistenza dal giudizio e l’oggetto della controversia;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente D