Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early termination notice under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to file a decision request after receiving a notice of early termination. The appellant, Gregorio De Santis, had not responded to the procedural communication required by the Civil Procedure Code, while the respondent, UnipolSai Assicurazioni, argued for the dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to file a request for decision following a notice of early termination of the cassation appeal results in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6106/2022 R.G. proposto da : DE SANTIS GREGORIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BRANZANTI ALBERTO (BRNLRT73P28F032D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUFORBIO CRISTIANO ROBERTO (FRBCST59L07L117F) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro RATTI ENRICO -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE RIETI n.440/2021 depositata il 06/09/2021. Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione; considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380 - bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrent e alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.250,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il