Cassation appeal dismissed due to failure to request decision after early termination proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision following the President's proposal for early termination. The appellant, GYAPJAS ECATERINA, had not submitted an instance for judgment after the President of the Council of Ministers proposed ending the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court applied Article 391 to extinguish the trial and ordered the appellant to pay one-third of the litigation costs, net of a two-thirds compensation for their withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision after the President's proposal for early termination of a cassation appeal results in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24056/2021 R.G. proposto da : GYAPJAS ECATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI N 21, presso lo studio dell’avvocato PORRARO DOMENICO (PRRDNC69R11H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATTAPANI MASSIMILIANO (CTTMSM71L29D969O) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.182/2021depositata il 15/02/2021.Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione; considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo, con compensazione per due terzi del loro ammontare, ravvisandosi l’opportunità della compensazione dei due terzi residui nell’atteggiamento di desistenza dal giudizio della parte ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrentealla rifusione alla parte resistente, previa compensazione dei due terzi residui, d i un terzo d elle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.300,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/03/2024. Il Presiden