Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof of standing as universal heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the heirs failed to prove their legal standing as universal successors of the deceased. Although the heirs argued they were entitled to challenge the gas supply judgment, the court found the petition lacked documentary evidence of succession. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying dispute regarding gas payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 110 c.p.c.: An appellant claiming to act as a universal successor must not only allege but also provide documentary proof of the circumstances constituting the prerequisites for succession in the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1932/2021R.G. proposto da Antonietta PROVERBIO, Massimiliano NIGRO, Pierluigi NIGRO e Armando NIGRO, tutti in qualità di eredi di Ruggiero NIGRO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti . Emanuele Guarino e Armando Nigro , quest’ultimo rappresentato e difes o in proprio ex art. 86 c.p.c. , con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec:avvocatoemanueleguarino@legalmail.it); –ricorrenti – contro ENI GAS E LUCE S.p.A., in persona del procuratore speciale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv.
Fulvio Piezzi , giusta procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma alla via Oggetto:Somministrazione. C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 1932/2021 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi Cardinal De Luca 10(pec:fulviopiezzi@legalmail.it); –controricorrente – avverso la sentenzadella Corte di appello di Napoli n. 20 11 /20 20 , pubblicata il 5 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoliha accolto l'appello proposto da Eni Gas e Luce s.p.a. e nella contumacia dell’appellato Ruggiero Nigro,ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città - che aveva, viceversa, accolto la domanda proposta da Nigro nei confronti di Eni Gas e Luce s.p.a. e dichiarato non dovuta la somma di cui alla fattura n. 1216735161 del 20.9.2012relativa alla fornitura di gas per la sua abitazione sita in Marano di Napoli, via Soffritto n. 33/B - , condannando l’appellato contumace alla restituzione delle somme erogate da Eni Gas e Luce s.p.a. in esecuzione della sentenza di prime cure, con condanna alle spese del doppio grado.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli , Antonietta Proverbio, Massimiliano Nigro, Pierluigi Nigro, Armando Nigro, nella qualità di eredi di Ruggiero Nigro, ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Ha resistito con controricorso la ENI Luce e Gas s.p.a. . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte resistente ha depositato memori a, mentre parte ricorrente si è riportata con atto depositato a quanto sostenuto e richiesto nel ricorso. MOTIVIDELLA DECISIONE 1.
Con il primo motivo , i ricorrenti denunci ano la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5 , c.p.c: per avere la Corte di a p pello deciso il giudizio violando l’art. 112 c.p.c.: essendosi pronunciata oltre i limiti della domanda su presunti periodi di consumo del gas, dall’anno 2005 all’anno 2010, non rientranti nella C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 1932/2021 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi fattura oggetto di accertamento negativo del credito, contravvenendo contestualmente l’art. 21, co 2 lettera g) del DPR 633/972 in relazione al contenuto della natura, qualità e quantità dei beni e servizi formati oggetto della fattura”.
2. Con il secondo motivo denuncia no, inoltre , la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c: per avere la Corte di appello deciso il giudizio violando l’art. 111 Cost, VI comma, decidendo la lite e omettendo la valutazione dell’eccezione di prescrizione sollevata a verbale ai sensi dell’art. 2948 c.c. comma 4 nella prima udienza del procedimentodi primo grado del 17.03.2016”.
3. Con il terzo motivo lamentano, infine , la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c:per avere la Corte di appello deciso il giudizio violando o applicando in maniera inidonea le norme di cui all’art. 1175 c.c. e all’art. 1375 c.c. sul comportamento secondo correttezza ed esecuzione di buona fede e condannato l’odierno appellante al pagamento di periodi non rientranti nella fattura oggetto del giudizio, tutto ciò senza l’acquisizione del fascicolo di prime cure”.
4. In via pregiudiziale il Collegio osserva che è fondata e va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte controricorrente, in quanto il ricorso, oltre ad essere redatto per assemblaggio attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali non conforme a quanto impone l’art. 366 n. 3 c.p.c., è privo della prova, non fornita da parte dei ricorrenti , in ordine alla legittimazione a proporre l’impugnazionequali successori a titolo universale del loro dante causa. Secondo costante orientamento di questa Corte, difatti, colui che ha propostoimpugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 1932/2021 Pres.
L. A. Scarano Est. I. Ambrosi fornire la prova con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (in questo senso:Cass. Sez. U, Sentenza n. 4468 del 25/02/2009, e più di recente , in senso conforme , Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22507 del 04/11/2016 ) . 5.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.R. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 5.200,00 , di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.
Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Così de