Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court correctly identified the measure as a precautionary order, not a final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Guarino's appeal against the revocation of a precautionary measure inadmissible. Guarino argued the lower court erred in not finding the measure 'abnormal' or lacking the necessary prerequisites for appeal, but the appellate court had explicitly ruled the measure was a standard precautionary order. The Cassation court held that since the lower court properly distinguished the measure from a final judgment, the appeal lacked legal standing and was therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 bis c.p.c.; Art. 669 terdecies c.p.c.; When a lower court correctly identifies a measure as a precautionary order rather than a final judgment, an appeal challenging its revocation is inadmissible because the measure does not possess the requisite legal nature to be appealed under ordinary procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18081/2020R.G. proposto da Vincenzo GUARINO, rappresentato e difes o in proprio ex art. 86 c.p.c. , con domicilio legalein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: avv.vincenzo.guarino@legalmail.it); –ricorrente – contro FASTWEB S.p.a. , società a socio unico e soggetta alla direzione e controllo di Swisscom AG , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. Alessandro Fiore , giusta procura speciale allegata al controricorso , con domicilio legale in Roma , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: fiore.alessandro@ordavvle.legalmail.it);
–controricorrente – Oggetto:Somministrazione. C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 18081/2020 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 2074 /201 9 , pubblicata l’ 8 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Bari con ordinanza del 29.10.2015 aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall’Avv. Vincenzo Guarino nei confronti di Fastweb s.p.a. e ordinato a quest’ultima di riattivare immediatamente la linea telefonica fissa e mobile di cui al contratto di somministrazione inter partes, stabilendo una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine ex art. 614 bis c.p.c., con condanna della stessa societàal pagamento delle spese processuali.
In accoglimento del reclamo proposto da Fastweb, con ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 4 novembre 2015, il Tribunale di Bari revocava il provvedimento cautelare d’urgenza, con condanna del soccombente alle spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare.
2. Avverso l’ ordinanza di revoca, Guarino proponeva appello; si costituiva Fastweb chiedendone la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2074/2019 dichiarava inammissibile l'appello proposto da Vincenzo Guarino avverso l’ordinanza, ritenendo, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, che il provvedimento impugnato -con cui era stato revocato, in sede di reclamo, il suddetto provvedimento cautelare-, che non fosse affatto “abnorme”, aggiungendo di non ravvisa re la sussistenza del periculum , quale presupposto indefettibile, insieme con quello del fumus , per la fase cautelare, ma non per la fase di cognizione, sicché il ricorrente, nonostante la soccombenza in sede di reclamo con revoca del provvedimento anticipatorio d’urgenza, avrebbe potuto proporre il giudizio di merito a tutela C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 18081/2020 Pres.
L. A. Scarano Est. I. Ambrosi delle proprie ragioni al fine di ottenere una pronuncia favorevole con natura decisoria e valenza di giudicato. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, Vincenzo Guarinoha proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i . Ha resistito con controricorso la Fastweb s.p.a. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Ilricorrente ha depositato memori a .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso , rubricato come segue: “Illegittimità e/o erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1n. 1, c.p.c: “per motivi attinenti alla giurisdizione”) della sentenza n. 2074/2019 della Corte di appello di Bari, nonché della previa sentenza resa dal Tribunale di Bari il 25.07.2016 in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 3, 23, 24, comma 1, 70, 102, comma 1, 111 della Costituzione, 47 della Cartadei diritti dell’Unione Europea, nonché 6 e 13 della CEDU (ratificata con l. 4.8.1955, n. 848), come riconosciuti dal Trattato U.E., 2, 19 del Trattato U.E., 2907, comma 1 e 2908 c.c. , 1, c.p.c., 2, all.
E, l. 20.03.1865 n. 2248, 43 e 53, r.d. 30 gennaio 1941, n.12, 3, l.31 marzo 1887, n. 3761: eccesso di potere giurisdizionale, in particolare per difetto assoluto di giurisdizione (violazione dei c.d. “limiti esterni” della giurisdizione del giudice ordinario) in riferimento ad ambito riservato al legislatore (cd. invasione o sconfinamento), pur con invasione nel merito, e/o per omesso esercizio (o diniego di fatto) di giurisdizione”. In particolare, il ricorrente fa presente di aver impugnato la decisione resa dalla Corte di appello di Bari, cui si era rivolto al fine di impugnare il provvedimento reso dal Tribunale di Bari in sede di reclamo cautelare (promosso da controparte avverso ordinanza ex art.700 c.p.c., viceversa emessa dallo stesso Tribunale di Bari, in prime cure ed in composizione monocratica, in senso favorevole al ricorrente).
C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 18081/2020 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi Lamenta che la sentenza impugnata sia viziata da “evidente eccesso di potere”, con conseguente abnormità della declaratoria di inammissibilità sotto un duplice rilievo: per “ invasione creatrice in ambito riservato al legislatore” (non valutando la Corte d’appello la sussistenza dei presupposti per il chiesto provvedimento d’urgenza ma, al contrario, affermando « che il ricorrente avrebbe potuto procedere al versamento del residuo, salva ripetizione, per poi ricorrere alla stipulazione di un nuovo contratto con il gestore telefonico») e per “omesso esercizio (o diniego di fatto) della giurisdizione” (dichiarando inammissibile l’appello in quanto « proposto avverso un’ordinanza qualificata non impugnabile»).
Lamenta, di conseguenza, la violazione del principio di effettività della tutela della funzione giurisdizionale sulla pretesa sostanziale, con violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa, e del principio di parità delle parti ed in sostanza deduce che, nella fattispecie, vi sia stato un radicale stravolgimento delle norme processuali tale da ridondare in denegata giustizia (richiama copiosa giurisprudenza di legittimità in proposito); chiede infine, in primo luogo, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 terdecies, comma 5, c.p.c. nella parte in cui dispone la non impugnabilità del provvedimento reso a definizione del reclamo, allorquando il provvedimento sia abnorme e/o risulti reso in violazione di parametri nazionali ed europei citati nella rubrica del motivo di censura ed in secondo luogo, che sia dichiarato l’eccesso di potere giurisdizionale 2.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato come segue: “Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c: “per nullità della sentenza e del procedimento”) della sentenza n. 2074/2019 della Corte di appello di Bari, per vizio di motivazione (motivazione omessa e/o apparente e/o perplessa o incomprensibile e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile, travisamento); pur connesso a possibile violazione del principio di C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 18081/2020 Pres. L. A. Scarano Est.
I. Ambrosi “corrispondenza fra chiesto e pronunciato” (per omessa/apparente pronuncia su esplicito motivo di appello, nonostante gli specifici fatti dedotti e non specificatamente contestati e le prove proposte); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli: -3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6, 7, Cost.; 296 comma 2 TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carte dei diritti fondamentali della U.E.; 19 Trattato sull’U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.08.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. , 2697 c.c. (in “valore assoluto”, apparente motivazione, travisamento e contraddittorietà manifesta e irriducibile circa la dichiarata inammissibilità dell’appello); - 3, 23, 24, 25, 97, 101, comma 2, 111, Cost. ; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c e commi 1 e 2, Carte dei diritti fondamentali della U.E.; 19 Trattato sull’U.E.; 6 E 13 C.E.D.U.; 112, 131, 132, 134, 156, 276, 277, 279, 323, 339, 614 bis, 669 terdecies, comma 5, 669 quaterdecies, 700 c.p.c.; 2907 c.c. (apparente motivazione, contraddittorietà manifesta e irriducibile, nonché travisamento circa le dedotte abnormità e natura di sentenza del provvedimento con cui il Tribunale collegiale ha negato – pur in violazione del principio di legalità, nonché ponendosi al di fuori dei presupposti o dei casi tipici previsti dalla legge e diritto e/o in contrasto con i principi fondamentali del sistema – la chiesta misura d’urgenza, revocando la precedente ordinanza concessiva della misura cautelare)”.
3. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di intrinseca connessione, sonoinammissibili. In via preliminare, va richiamato l’indirizzo già più volte espresso da questa Corte e condiviso pienamente dal Collegio secondo cui, quandoil giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 18081/2020 Pres.
L. A. Scarano Est. I. Ambrosi della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (tra tante: Cass. Sez. 3, 19/09/2022 n. 27388, Cass. Sez. 1, 16/06/2020 n. 11675; con riferimento al processo esecutivo, da ultimo, Cass. Sez. 3, 14/06/2023 n. 16980). Pertanto, le complesse censure prospettate e sopra sommariamente sintetizzate, ulteriori rispetto alla declaratoria di inammissibilità dichiarata dalla Corte d’appello con la decisione impugnata, sono prive di effetti giuridici idonei a giustificare la presente impugnazione sul punto.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, la Corte barese ha espressamente escluso il carattere “abnorme” o “anomalo” del provvedimento appellato con cui in sede di reclamo, nella specie, era stato revocato il decreto ex art. 700 c.p.c. In proposito, la Corte d’appello si è espressamente uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte (Cass. Sez. 1, 04/11/2009 n. 23410; Sez. 3, 10/08/2016 n. 16894 ) , escludendo che il provvedimento impugnato avesse travalicato la funzione cautelare – acquisendo natura di sentenza ovvero avesse illegittima mente unificato la fase cautelare e il giudizio di merito, emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito che stante il suo carattere decisorio, assumendo natura sostanziale di sentenza - fosse , pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello(pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
4. All’inammissibilità nei suindicati termini, assorbita ogni altra questione e differente profilo, dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. C.C. 9 gennaio2024 r.g.n. 18081/2020 Pres. L. A. Scarano Est. I. Ambrosi
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric