Cassation court allows appeal for lack of motivation regarding contract existence in medical services dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a second-instance judgment regarding a medical services dispute between a nuclear medicine center and a local health authority. The appellant argued the lower court failed to properly address the lack of a written contract, which was raised in the first instance. The court found the appellate court's reasoning on this issue unintelligible and insufficiently motivated, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 112, 324 e 342 c.p.c.: The appellate court must provide clear and understandable reasoning when rejecting an appeal based on the lack of a written contract, avoiding contradictory assertions that render the decision unintelligible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 1648/2021 R.G. proposto da: Centro di Medicina Nucleare S.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Mauriello Giuseppe; -ricorrente - contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, rappresentata e difesa dall’avvocato Esposito Maria; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1881/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29 maggio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: Il Tribunale di Napoli con decreto ingiuntivo n. 4852/2006 intimava all’Azienda Sanitaria Napoli 1 di pagare alla ricorrente Centro di Medicina Nucleare S.p.A. la somma di euro 57.964,83 oltre interessi quale corrispettivo di prestazioni rese nel luglio 2005.
L’Azienda Sanitaria proponeva opposizione, che il Tribunale rigettava con sentenza n. 3399/2016. L’Azienda Sanitaria proponeva appello, cui resisteva controparte, e che la Corte d’appello di Napoli accoglieva, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda dell’appellata, nelle more divenutaCentro di Medicina Nucleare S.r.l. Centro di Medicina Nucleare ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi, da cui controparte, a sua volta divenuta Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, si è difesa con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 112, 324 e 342 c.p.c. Nella sua sentenza il Tribunale aveva rigettato l’opposizione “sulla base di due argomenti”: con il primo aveva afferma to che la questione della mancata produzionedel contratto tra le parti sarebbe stata sollevata tardivamente solo nella comparsa conclusionale; con il secondo aveva dichiaratoche “le eccezioni di merito” avanzate dalla opponente “erano coperte dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione di ingiunzioni di pagamento relative ad altre mensilità del 2005”.Proponendo l’appello - osserva la ricorrente - l’Asl lo aveva fondato su due motivi, di cui l’uno (sito nelle pagine 6-9 dell’atto d’impugnazione), intitolato “sull’applicabilità degli interessi ex d.l.lvo 231/02”, contestava solo gli accessori di mora, e l’altro (sito nelle pagine 3-6) aveva per oggetto “la questione affrontata in queste righe”.
Dopo avere allora integralmente riportato il testo del motivo “sulla necessità del contratto” (ricorso, pagine 5-7), si sostiene che l’appellante non avrebbe mosso“alcuna critica … all’esistenza di un giudicato sulla contrattualizzazione del rapporto affermata dalla sentenza di primo grado”, per cui il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame per carenza di interesse, “stante l’idoneità della ratio esclusa da censura a sorreggere da sola il decisum”.
2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 112, 324, 342 c.p.c. e 2909 c.c. L’attuale ricorrente avrebbe eccepito, costituendosi nel giudizio di secondo grado, l’inammissibilità dell’appello “per la mancata impugnazione di un capo della decisione da solo idoneo a sorreggere la statuizione”, argomentando al riguardo. Il motivo include anche la trascrizione del ricorso monitorio e del relativo decreto.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 101, 112, 115, 132, 153, 354, quarto comma, c.p.c. in relazione agli articoli 24 e 111 Cost. Si osserva che nell’atto di opposizione controparte aveva lamentato “assoluta omissione e/o carenza di prova scritta”, ciò proponendo anche nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., solo in comparsa conclusionale però allegando “la mancata produzione … del contratto”. Il giudice d’appello ha poi ritenuto che l’eccezione relativa al contratto sia stata tempestiva, disattendendo la relativa controeccezione di tardività avanzata dall’attuale ricorrente.
Questadecisione sarebbe stata argomentata “in modo apodittico” e incorsa in una vera “carenza motivazionale”; il che sarebbe stato d’altronde esteso ad ulteriori elementi, come cessione di credito e superamento delle C.O.M. (Capacità Operativa Massima) e quindi dei limiti di spesa. Si conclude deducendo che “la valutazione della questione controversa alla luce dei passaggi argomentativi sopra riportati avrebbe dovuto correttamente condurre alla declaratoria di tardività dell’eccezione di mancata produzione del contratto, dando ingresso alla richiesta di esibizione del documento formulata in sede di gravame”.
4. Applicando il principio della ragione liquida, si manifesta la fondatezza dell’ultimo motivo in combinato disposto con la parte del primo motivo attinente alla questione della mancata produzione del contratto e alla tempestività della relativa eccezione. In effetti, il giudice d’appello ritiene assorbente proprio il primo motivo del gravame, denunciante la mancata considerazione “che il rilievo della mancanza del contratto era stato tempestivamente sollevato dalla difesa dell’Asl con l’opposizione avverso il … decreto ingiuntivo” e deducente che al punto 5 dell’atto di opposizione - “ Assoluta omissione e/o carenza di prova scritta ” - si era eccepito che “controparte non ha prodotto ed esibito documenti che provino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito … si rileva ed eccepisce inoltre che parte ricorrente-opposta non ha esibito né prodotto i vari documenti che provano le pretese prestazioni rese in accreditamento ed i soggetti beneficiari e fruitori”, e con ciò si sarebbe riferita “anche al contratto”.
La corte territoriale reputa che “i contenuti dell’eccezione sopra riportata, per quanto non specificamente diretti a porre in rilievo la mancata produzione del titolo contrattuale, siano di così ampia portata nella parte relativa all’omesso deposito dei documenti che provino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito , da ricomprendere il primo di essi, di natura essenziale ai fini che interessano, costituito dal contratto, rispetto al quale i documenti indicati dalla difesa dell’Asl( fattura, l’estratto del registro delle fatture e la lettera di costituzione in mora ) hanno assolto alla finalità di fornire un’elencazione degli atti ritenuti irrilevanti, senza alcuna pretesa però di limitare agli stessi l’oggetto del lamentato deficitprobatorio” (sentenza, pagine 3-4).
Quanto così afferma il giudice d’appello non è, in effetti, comprensibile. Quel che aveva sostenuto l’appellante, come si è visto, era che essa stessa avesse eccepito in primo grado con l’opposizione a decreto ingiuntivo la mancanza del contratto scritto, e che tale eccezione sarebbe stata proposta lamentando la mancata produzione di “documenti che provino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito, quale la fattura, l’estratto del registro delle fatture e la lettera di costituzione in mora”. E tale eccezione, trasformata in motivo d’appello, viene accolta dalla corte territoriale sostenendo che, pur non essendo il suo contenuto diretto a rappresentare la mancanza del titolo contrattuale, sarebbe sufficiente, per la sua ampiezza, a comprenderla.
Si tratta di una motivazione che non consente di far percepire il ragionamento del giudice d’appello, perché da un lato afferma che non vi è specifica denuncia della mancata produzione del contratto, e dall’altro esprime un argomento opposto, cioè che l’eccezione è talmente ampia da includere pure questo. In tal modo, effettivamente, non è dato comprendere, in ultima analisi, la decisione in tema, nel senso che il grado di comprensibilità che esige la Costituzione dal giudicante - con le norme invocate nella rubrica del presente motivo -non è raggiungibile.
Né può sostenere la decisione l’ulteriore argomento che l’appellante aveva pure assunto che “la pacifica omessa produzione del contratto ben poteva essere rilevata di ufficio dal Giudice”, poiché in tale argomento si deve ravvisare una natura probatoria/fattuale, e riguardo ad esso pertanto il giudice d’appello non fornisce, ancora una volta, una reale, minima motivazione (a pagina 4 della sentenza, dove afferma per il contratto scritto l’“obbligo del giudice di verificare la sussistenza e di rigettare la domanda ove non prodotto - come nella specie - il relativo titolo contrattuale”:
“come nella specie” è un’espressione che, così sola, non adempie alcunché in termini motivazionali).
5. Il ricorso deve pertanto accogliersi per quanto di ragione si è appena constatato, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, con conseguente cassazione in relazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’Appello di Napoli , in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le s