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Decreto — n. 7662/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7662/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15152/2023 R.G. proposto da : BARTOLOMEO GIOVANNI NINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato TELARICO MIRA (TLRMRI71R59H501D), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato FILESI MARCO (FLSMRC59C16H501R),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CNP VITA ASSICURA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NUOVA DELLE FORNACI 20, presso lo studio dell’avvocato MARINOZZI MASSIMILIANO (MRNMSM66D23H501S), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AVIVA ITALIA SPA, TIBERIUS SPV S.R.L. -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3058/2023 depositata il 02/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7662/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3058/2023 depositata il 02/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15152/2023 R.G. proposto da : BARTOLOMEO GIOVANNI NINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato TELARICO MIRA (TLRMRI71R59H501D), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato FILESI MARCO (FLSMRC59C16H501R),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CNP VITA ASSICURA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NUOVA DELLE FORNACI 20, presso lo studio dell’avvocato MARINOZZI MASSIMILIANO (MRNMSM66D23H501S), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AVIVA ITALIA SPA, TIBERIUS SPV S.R.L. -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3058/2023 depositata il 02/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di quelle, in Euro 2. 1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro