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Decreto — n. 7659/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7659/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7659/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7196/2023 R.G. proposto da : POLIDORI STEFANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FOGLIOTTI MARIO (FGLMRA56B04A479E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che per legge li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 981/22 , depositata il 15/09/2022;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7659/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione esecuzione della sentenza opposizione al precetto esecutivo titolo esecutivo per i crediti non contestati differimento dell'esecuzione della pena revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7196/2023 R.G. proposto da : POLIDORI STEFANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FOGLIOTTI MARIO (FGLMRA56B04A479E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che per legge li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 981/22 , depositata il 15/09/2022;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/03/2024 I