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Decreto — n. 7658/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7658/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7658/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6812/2023 R.G. proposto da : FARINA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE GIANICOLENSE, 112/G, presso lo studio dell’avvocato MONTELEONE DOMENICO (MNTDNC67B27L063G), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CIMARELLI ANNA LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato NAPPI FRANCESCA (NPPFNC66T54H501E), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.91/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7658/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili calcolo e tasso di rimborso restituzione di prestazioni complementari compensazione nel fallimento recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6812/2023 R.G. proposto da : FARINA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE GIANICOLENSE, 112/G, presso lo studio dell’avvocato MONTELEONE DOMENICO (MNTDNC67B27L063G), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CIMARELLI ANNA LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato NAPPI FRANCESCA (NPPFNC66T54H501E), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.91/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 15/03/20