Decreto — n. 7656/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5309/2023 R.G. proposto da : LONGO DAVIDE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARDO ROCCO (CRDRCC64L20E506H) -ricorrente- contro GROUPAMA SA -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di LECCE n. 99/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva;p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/03/2024 IL PRESID
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7656/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LONGO DAVIDE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARDO ROCCO (CRDRCC64L20E506H) -ricorrente- contro GROUPAMA SA -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di LECCE n. 99/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva;p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/03/2024 IL PRESID
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5309/2023 R.G. proposto da : LONGO DAVIDE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARDO ROCCO (CRDRCC64L20E506H) -ricorrente- contro GROUPAMA SA -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di LECCE n. 99/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva;p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/03/2024 IL PRESID