Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7656/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7656/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7656/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5309/2023 R.G. proposto da : LONGO DAVIDE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARDO ROCCO (CRDRCC64L20E506H) -ricorrente- contro GROUPAMA SA -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di LECCE n. 99/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva;p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/03/2024 IL PRESID

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7656/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LONGO DAVIDE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARDO ROCCO (CRDRCC64L20E506H) -ricorrente- contro GROUPAMA SA -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di LECCE n. 99/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva;p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/03/2024 IL PRESID

Parole chiave

Generato dall'IA
industria pesante contratto di fornitura di un'opera ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori controprestazione mancato versamento dell'anticipo spese obbligo di contrattare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
99/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva;p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5309/2023 R.G. proposto da : LONGO DAVIDE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARDO ROCCO (CRDRCC64L20E506H) -ricorrente- contro GROUPAMA SA -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di LECCE n. 99/2023 depositata il 09/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva;p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/03/2024 IL PRESID