Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, De Vita Vito, had filed a challenge against a lower court judgment but remained silent after the opposing parties requested a settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5305/2023 R.G. proposto da : DE VITA VITO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GRANIERO VINCENZO (GRNVCN57M12A717O) -ricorrente- contro RASO ANNA, CASTAGNA GRAZIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difes e dall’avvocatoSPADAFORA ALESSANDRA (SPDLSN70R56F839H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n.4366/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe con la chiesta distrazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo. Così deciso in Roma,il 15/03/20