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Ordinanza — n. 7523/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of notification time limits despite attorney's letter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7523/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the I.N.P.S.'s appeal improcedible because the notification deadline had expired. Although the appellant submitted a letter attesting to the receipt of the lower court's judgment, the court ruled this document only certifies document conformity, not the factual occurrence of notification. Consequently, the court found the notification occurred outside the required sixty-day window following the judgment's publication, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An attorney's letter attesting to the receipt of a judgment does not substitute for proof of notification and cannot cure a missed statutory time limit for filing an appeal.

Parole chiave

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improcedibility appeal notification time limit attorney's letter evidence contributo unificato Corte di Cassazione arretrati di locazione locazione immobiliare omesso versamento della cauzione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 645 cod. proc. civ
Dispiegando opposizione al decreto ex art. 645 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/04/2019, n. 11386
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Attesa l’improcedibilitàdel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16169/2021R.G. proposto da I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fiorentinoe dall’Avv. Maria Morrone, con domicilio telematico all’indirizzo PEC deipropri difensori –ricorrente – contro IMMOBILGEST REAL ESTATE S.R.L. E IMMOBILGEST R.E. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonello Podda, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – LOCAZIONE A NON DOMINO r.g. n. 16169/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 88/2021della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI , depositata il24 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. La Immobilgest Real Estate s.r.l., locatrice di un immobile sito in Oristano, via Dorando Petri, Torre A e Piastra di collegamento E, ottennedal Tribunale di Cagliari nei confronti della locatrice I.N.P.S. un decreto di ingiunzione al pagamento della somma di euro 398.914,08, a titolo di canoni non pagati nel periodo aprile 2006 –aprile 2010 e di oneri condominiali.

Dispiegando opposizione al decreto ex art. 645 cod. proc. civ. , l’ingiunto eccepì, in via pre liminare, l’incompetenza territoriale del tribunale cagliaritano in favore di quello di Oristano: ed in accoglimento della eccezione, con sentenza n. 3129 del 2012 l’adito tribunaledeclinò la propria competenza a beneficio del Tribunale di Oristanoe revoc ò il provvedimento monitorio opposto.

2. Innanzi quest’ultimo giudice la controversia venne riassunta dalla parte opposta la quale, nelle forme della cognizione ordinaria, insisté per la condanna al pagamento delle somme già ingiunte. L’INPS eccepì il difetto di legittimazione attiva dell’ingiungente e la nullità del contratto di locazione, per nullità del contratto con cui la Fingest Real Estate s.r.l. (dante causa della locatrice) aveva acquistato dall’I.N.P.D.A.P. l’immobile (poi locato); in via riconvenzionale, domandò la condanna dell’ingiungente al pagamento della somma di euro 75.000, quale penale per il ritardo nella consegna del cespite. Nel giudizio spiegò intervento volontario, adesivo alle difese della parte opposta, la Immobilgest R.E. s.r.l., avente causa di Immobilgest Real Estate s.r.l.; su istanza di quest’ultima, venne chiamata in causa, r.g. n. 16169/2021 Cons. est. Raffaele Rossi a scopo di manleva e per l’eventualità di accoglimento della domanda riconvenzionale, l’Agenzia delle Entrate.

3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Oristano, preso atto di parziali pagamenti operati dalla conduttrice lite pendente, ridusse ad euro 273.521.28 l’importo dovuto dall’I.N.P.S. per canoni ed oneri condominiali; accolse la domanda riconvenzionale di condanna della locatrice al pagamento della penale.

4. La pronuncia è stata confermata dalla decisione in epig rafe indicata, la quale ha rigettato i contrapposti appelli spiegati dalle parti: in via principale dalla conduttrice, in via incidentale dalla locatrice.

5. Ricorre per cassazione l’I.N.P.S., affidandosi ad un motivo, cui resistono, con unitario controricorso, Immobilgest Real Estate s.r.l. e Immobilgest R.E. s.r.l.; non svolge difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate.

6. Il Pubblico Ministero deposita conclusioni motivate con cui richiede il rigetto del ricorso.

7. Le parti costituite depositano memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superflua l’illustrazione delmotivo di ricors o , palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo. L’I.N.P.S. impugna la sentenza n. 88/2021della Corte d’appello di Cagliaripubblicata il 24 marzo 2021 e, per dichiarazione de l ricorrent e , notificata il 15 aprile 2021. La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. r.g. n. 16169/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC(cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). 1.1. Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto. Parte ricorrenteha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente.

Affoliata al fascicolo del ricorrente per il presente giudizio, distinta con il numero 2bis, si rinviene (benché non menzionata nell’indice degli atti e dei documenti depositati, nella cui sequenza al numero 2 segue direttamente il numero 3) un’attestazione, sottoscritta dall’Avv. Laura Forcas, difensore costituito dell’I.N.P.S.nel giudizio di appello, con cui quest’ultima «attesta che l’antescritto atto è copia conforme, in formato analogico, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data 15 aprile 2015 alle ore 1:03 PM di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella pec: alla casella di posta elettronica certificata ed è composto da sentenza Corte d’appello n. 88-2021 Immobilgest-Inps.pdf, notifica attestazione di conformità- sentenza n. 88 - 15.04.2021_signed.pdf »; congiunte a questo documento vi sono: copia a stampa della relata di notifica redatta dall’Avv.

Podda(difensore costituito della Immobilgest Real Estate s.r.l. e della Immobilgest RE s.r.l. nel precedente giudizio di appello) e copia della sentenza impugnatache si assume notificata. Orbene, il documento descritto, in forza dell’univoco contenuto dello stesso, si risolve nell’attestazione di un fatto di rilievo processuale (l’avvenuta notifica della sentenza), costituente, a ben vedere, replica r.g. n. 16169/2021 Cons. est. Raffaele Rossi di quanto già affermato nel ricorso introduttivo, sicché esso non può in alcun modo surrogare la mancata produzione della copia cartacea del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza impugnata; e tanto a tacer del fatto che nel processo civile il potere del difensore di attestazione concerne la conformità dei documenti (cioè la conformità della copia di essi agli originali), non certo il verificarsi di un fatto. 1.2.

Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.

Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 24 marzo 2021, la notifica del ricorso dell’I.N.P.S. è avvenuta il giorno 9 giugno 2021, elasso quindi il menzionato arco temporale.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

3. Il rilievo officioso dell’improcedibilità e le peculiarità della fattispecie esaminata giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

4. Attesa l’improcedibilitàdel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. r.g. n. 16169/2021 Cons. est. Raffaele Rossi

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricor