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Decreto — n. 7516/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7516/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4614/2023 R.G. proposto da : MICELI CALOGERO e RUSSO ANGELA, rappresentati e difesi dall’avvocato ABBATE PAOLO (C.F. BBTPLA71E15G273W ), elettivamente domiciliati presso l’avvocato DI PIETRO UGO -ricorrenti che non hanno depositato il ricorso - contro CNP UNICREDIT VITA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA Via Reno, presso lo studio dell’avvocato PARRELLA FILIPPO (PRRFPP63E05H501H), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro BPER BANCA GIÀ BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO DOMENICO (SPGDNC70R26F839B), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONFATTI SIDO (BNFSDI51B05F257O) -controricorrente- nonché contro UNICREDIT SPA, FERRANTE PAOLO GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1518/2022;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7516/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento spese di esecuzione ripetibili fine del processo rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4614/2023 R.G. proposto da : MICELI CALOGERO e RUSSO ANGELA, rappresentati e difesi dall’avvocato ABBATE PAOLO (C.F. BBTPLA71E15G273W ), elettivamente domiciliati presso l’avvocato DI PIETRO UGO -ricorrenti che non hanno depositato il ricorso - contro CNP UNICREDIT VITA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA Via Reno, presso lo studio dell’avvocato PARRELLA FILIPPO (PRRFPP63E05H501H), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro BPER BANCA GIÀ BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO DOMENICO (SPGDNC70R26F839B), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONFATTI SIDO (BNFSDI51B05F257O) -controricorrente- nonché contro UNICREDIT SPA, FERRANTE PAOLO GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1518/2022;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna di esse in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in