Cassation appeal dismissed due to non-filing within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, an engineering firm, had not submitted any response to the proposal communicated by the lower court. Consequently, the court applied the statutory rule that silence after this deadline constitutes a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27354/2022 R.G. proposto da: IMPRESA EDILE SAGRIPANTI DI SAGRIPANTI MICHAEL EMANUEL, rappresentato e difeso dall’avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI -ricorrente che non ha depositato il ricorso – contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI ROBERTO EMILIO (CNTRRT63M24D542S), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro COMUNE DI SERVIGLIANO, FORTUNA MARISA -intimati – avverso SENTENZA di TRIBUNALE FERMO n.40/2022 depositata il 20/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/03/2024