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Ordinanza Interlocutoria — n. 7514/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing German-to-Italian translation of appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7514/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy dismissed the appeal because the contested appellate judgment was submitted in German without a required Italian translation. The appellant argued for the validity of a voluntary compensation agreement, while the opposing party contested the timing of the defense. The court ruled that procedural rules mandate translation for cross-border proceedings, necessitating a remittal to the lower court to provide the translated document before the case can be reviewed.

Regesto Legislator

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D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574; D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283: Sentences and documents in German language within the official file must be translated into Italian by judicial offices when transmitted to organs outside the Trentino-Alto Adige region or deposited for appeal proceedings.

Parole chiave

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German language translation procedural requirements Trentino-Alto Adige judicial documents remittal to new role cross-border proceedings art. 25 DPR 574 esecuzione di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574
Va pregiudizialmente osservato che l’impugnata sentenza risulta prodotta in atti in lingua tedesca , senza la traduzione in lingua italiana, in violazione del disposto di cui al d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal d.lgs.
D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283
574, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 ( con il quale è stata data attuazione all'art.
art. 1252 cod. civ
128/2019 del 22 novembre 2019 con cui la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, accoglieva l’appello proposto da Wegmann Siegfried, accertava la sussistenza dei presupposti per ravvisare tra le parti una compensazione volontaria ex art. 1252 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23/2/2023, n. 5630
Cass., 23/2/2023, n. 5630 ).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4576/2020 R.G. proposto da: PRUGGER NORBERT, elettivamente domiciliato presso l’avvocato DI BRINA LEONARDO (leonardodibrina@ordineavvocatiroma.org), rappresentato e difeso dall'avvocato PFEIFER KARL (karl.pfeipfer@pec.brandstaettter.it). -ricorrente- contro WEGMANN SIEGFRIED, elettivamente domiciliato presso l’avvocato prof. PALERMO GIANFRANCO (gianfrancopalermo@ordineavvocatiroma.org), rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARI VINCENZO CESARE (vincenzo.ferrari@milano.pecavvocati.it), GAPP HUBERT (hubert.gapp@certmail-cnf.it). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’ A ppello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,n. 128/2019 depositata il 22/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Prugger Norbert propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 128/2019 del 22 novembre 2019 con cui la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, accoglieva l’appello proposto da Wegmann Siegfried, accertava la sussistenza dei presupposti per ravvisare tra le parti una compensazione volontaria ex art. 1252 cod. civ. e, in riforma della sentenza n. 1346/2017 del 7 ottobre 2016 del Tribunale di Bolzano, respingeva le domande tutte del Prugger.

In particolare, mentre il tribunale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di compensazione, applicando il disposto dell’art.1242 cod. civ. e rilevando che il convenuto si era costituito soltanto alla prima udienza, la corte territoriale, sulla base del contratto di mandato sottostante alla procura speciale conferita dal Prugger al Siegfried, aveva rilevato -d’ufficio- che le parti erano d’accordo a compensare le reciproche pretese ai sensi dell’art. 1252 cod. civ., per cui, avendo il Siegfried per anni pagato i debiti del Prugger, aveva il diritto di trattenere il prezzo di vendita degli immobili che aveva venduto in forza della procura conferitagli, senza rimettere somma alcuna al Prugger ex art.1713 cod. civ.

Resiste con controricorso Wegmann Siegfried.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ed il resistente hanno depositato memorie illustrative. MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente osservato che l’impugnata sentenza risulta prodotta in atti in lingua tedesca , senza la traduzione in lingua italiana, in violazione del disposto di cui al d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 ( con il quale è stata data attuazione all'art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari ) , in base al quale “gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d’ufficio, nonché le sentenze ed i documenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori dalla regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione.

Gli obblighi procedurali a carico delle pari sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca”( art. 25 ).

3. Pertanto, occorre, affinché il ricorso possa essere vagliato, che la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, trasmetta a questa Suprema Corte la sentenza tradotta in lingua italiana, con modalità tali da rendere certa la traduzione come effettuata a cura della suddetta corte territoriale ( v. Cass., 23/2/2023, n. 5630 ).

4. Ne consegue la rimessione della causa a nuovo ruolo, in attesa del pervenimento dell’impugnata sentenza tradotta in lingua italiana, come impone la sopra indicata normativa.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla C ancelleria di comunicare alla Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, la presente ordinanza, affinché prov