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Decreto — n. 7488/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7488/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7488/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28075/2022 R.G. proposto da : CAROFIGLIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE (RGSGPP54P17E155G) rappresentato e difeso dall'avvocato ABBATTISTA ANGELO MICHELE (BBTNLM77B16A893P) -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BREGNO 45, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO (FNTLDA46R02H224F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUGAZZA FABIO (FGZFBA60L12F205R), BERGAMASCO VINCENZO (BRGVCN49L28F205H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3423/2022 depositata il 02/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7488/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CAROFIGLIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE (RGSGPP54P17E155G) rappresentato e difeso dall'avvocato ABBATTISTA ANGELO MICHELE (BBTNLM77B16A893P) -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BREGNO 45, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO (FNTLDA46R02H224F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUGAZZA FABIO (FGZFBA60L12F205R), BERGAMASCO VINCENZO (BRGVCN49L28F205H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3423/2022 depositata il 02/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo delle spese liquidazione degli onorari difensivi spese di esecuzione rimborso delle spese ripetibili addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28075/2022 R.G. proposto da : CAROFIGLIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE (RGSGPP54P17E155G) rappresentato e difeso dall'avvocato ABBATTISTA ANGELO MICHELE (BBTNLM77B16A893P) -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BREGNO 45, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO (FNTLDA46R02H224F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUGAZZA FABIO (FGZFBA60L12F205R), BERGAMASCO VINCENZO (BRGVCN49L28F205H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3423/2022 depositata il 02/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R