Decreto — n. 7487/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27235/2022 R.G. proposto da : EDILART S.R.L., elettivamente domiciliato in APRILIA VIA NERVA 38, presso lo studio dell’avvocato DE VIVO NICOLETTA (DVVNLT71T47G230M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMPAGNIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio dell’avvocato TOMA DONATO (TMODNT57A19E815D) rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO FILIPPO (LPUFPP70L12H294L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.928/2022 depositata il 28/04/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7487/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : EDILART S.R.L., elettivamente domiciliato in APRILIA VIA NERVA 38, presso lo studio dell’avvocato DE VIVO NICOLETTA (DVVNLT71T47G230M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMPAGNIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio dell’avvocato TOMA DONATO (TMODNT57A19E815D) rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO FILIPPO (LPUFPP70L12H294L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.928/2022 depositata il 28/04/2022.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27235/2022 R.G. proposto da : EDILART S.R.L., elettivamente domiciliato in APRILIA VIA NERVA 38, presso lo studio dell’avvocato DE VIVO NICOLETTA (DVVNLT71T47G230M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMPAGNIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio dell’avvocato TOMA DONATO (TMODNT57A19E815D) rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO FILIPPO (LPUFPP70L12H294L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.928/2022 depositata il 28/04/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,