Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. The parties involved were IRETI S.P.A. and condominiums Vespucci 5A and Sant'Erasmo, with the appellant's silence interpreted as a formal renunciation of the appeal. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26925/2022 R.G. proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONDOMINIO VESPUCCI 5A, elettivamente domiciliato in RAPALLO CORSO MATTEOTTI 26 / 26, presso lo studio dell’avvocato BARBERO ALESSANDRO (BRBLSN78D29C621X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONDOMINIO SANT'ERASMO, elettivamente domiciliato in RAPALLO CORSO MATTEOTTI 26 / 26, presso lo studio dell’avvocato BARBERO ALESSANDRO (BRBLSN78D29C621X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ACQUE POTABILI S.P.A., FAYEZ HANAFY HAFEZ HALA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1832/2022 depositata il 20/07/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de