Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by two lawyers, challenged a lower court judgment against an insurance company but remained silent on the closure proposal. Consequently, the court applied Article 380 bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26425/2022 R.G. proposto da : DOTTO FLAVIA, elettivamente domiciliato in Roma via dei tre orologi, presso lo studio dell’avvocato RANIERI MASSIMO (RNRMSM57H02H501X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARATTI ANDREA (GRTNDR75D04L407C) -ricorrente- contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO (CLTPFL44C05G478L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLETTI STEFANIA (CLTSFN72C69H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1808/2022 depositata il 03/08/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,