Decreto — n. 7482/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11327/2022 R.G. proposto da : OLIVA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILARETI LEONARDO ROCCO (FLRLRD59S26B774J) -ricorrente- contro NPL MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliato in TRIBIANO V. FRATELLI CERVI 25, presso lo studio dell’avvocato ALEOTTI SARAH (LTTSRH63C52F205W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3694/2021 depositata il 22/12/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7482/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : OLIVA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILARETI LEONARDO ROCCO (FLRLRD59S26B774J) -ricorrente- contro NPL MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliato in TRIBIANO V. FRATELLI CERVI 25, presso lo studio dell’avvocato ALEOTTI SARAH (LTTSRH63C52F205W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3694/2021 depositata il 22/12/2021.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11327/2022 R.G. proposto da : OLIVA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILARETI LEONARDO ROCCO (FLRLRD59S26B774J) -ricorrente- contro NPL MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliato in TRIBIANO V. FRATELLI CERVI 25, presso lo studio dell’avvocato ALEOTTI SARAH (LTTSRH63C52F205W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3694/2021 depositata il 22/12/2021.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma